Sentenza n. 68 del 1965
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SENTENZA N. 68

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1964 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Pavan Vittorino, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 7 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Pavan Vittorino, imputato di contravvenzione ai sensi degli artt. 11-12 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, per avere fatto pubblicare senza la prescritta autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo un "pieghevole" pubblicitario nell'interesse delle A.C.L.I. provinciali di Treviso, da lui presiedute, il Pretore di Pieve di Cadore, con ordinanza dell'8 febbraio 1964, riteneva non manifestamente infondata e deferiva a questa Corte la questione relativa alla legittimità costituzionale del citato art. 11, modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Secondo il Pretore infatti la disposizione impugnata, nella parte in cui esige la preventiva approvazione dell'Ente provinciale per il turismo per le pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, contrasterebbe col precetto, enunciato nel secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni, con conseguente esclusione della possibilità che autorità amministrative incidano direttamente sulla libera manifestazione del pensiero - e in particolare su quella effettuata a mezzo della stampa (concetto nel quale sarebbe da comprendere anche la stampa meramente pubblicitaria), arbitrariamente o comunque discrezionalmente consentendola o impedendola di volta in volta.

L'ordinanza é stata notificata al pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 aprile successivo e all'imputato il 15 aprile, mentre é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 aprile; ma é pervenuta a questa Corte soltanto il 7 settembre 1964. Essa é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1964, n. 238.

Nessuno si é costituito davanti a questa Corte. Perciò la causa é stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, impugnato in questa sede, dispone che le "pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi" non possono aver luogo se non con la "preventiva approvazione" dell'Ente provinciale per il turismo. Tale "approvazione" é chiaramente preordinata, secondo la disposizione, al fine di riscontrare che quelle pubblicazioni siano conformi ai dati, relativi ai prezzi, alle attrezzature, ai servizi dei rispettivi esercizi denunciati in precedenza dai gestori all'autorità amministrativa in osservanza di un obbligo imposto dagli artt. 1 e 2 e sanzionato penalmente dall'art. 12. Essa ha dunque come unico presupposto la verificazione di dati assolutamente certi, ed é priva di qualsiasi elemento di discrezionalità.

Le "pubblicazioni" soggette all'"approvazione" sono poi unicamente quelle aventi per obbiettivo di diffondere, presso la potenziale clientela, informazioni circa l'esistenza, l'importanza e le caratteristiche dei singoli impianti ricettivi. Esse rientrano quindi sicuramente negli schemi della pubblicità di attività economiche, mentre l'"approvazione" amministrativa che le ri guarda appare ispirata unicamente ad esigenze di protezione della fede pubblica, nel quadro generale degli interessi del turismo.

L'impugnativa é stata proposta con riferimento al solo secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, in base al quale "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure", assumendo che anche gli stampati meramente pubblicitari del tipo di quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata godrebbero della particolare e più forte garanzia accordata dal riportato precetto costituzionale.

La Corte ritiene però di non poter condividere tale assunto e di poter affermare con sicurezza che, nei confronti di pubblicazioni a stampa del tipo di quelle cui ha riguardo la disposizione impugnata, un controllo preventivo come quello contemplato dalla stessa disposizione non incide assolutamente nella particolare garanzia costituzionale posta a difesa della stampa di cultura, di opinione, d'informazione dal secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 1965.