ORDINANZA N. 36
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1964 dal Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il Tribunale di Isernia, accogliendo la richiesta del P. M., ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) in riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione;
il menzionato Tribunale, nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata rilevando che per l'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario - in caso di mancanza o di impedimento di un giudice - il Presidente del Tribunale può costituire il collegio, chiamando, quando non può provvedere altrimenti, un vice Pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario) mentre per il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione "la legge sull'Ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli";
Considerato che questa Corte con sentenza n. 99 del 7 dicembre 1964 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale come innanzi proposta; con l'ordinanza del Tribunale di Isernia non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge lì marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) proposta dal Tribunale di Isernia con ordinanza 7 ottobre 1964 in riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 1965.