Ordinanza n. 28 del 1965
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ORDINANZA N. 28

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1964 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Macedonio Nicola ed altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Luigi Pietrantonio, per Macedonio ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, rilevandosi che le norme impugnate avrebbero mantenuto, senza una adeguata giustificazione riferibile alla differenza delle situazioni giuridiche, una disparità di trattamento tra le regioni nelle quali é praticato il sistema dell'accertamento diretto e quelle già soggette ad accertamento presuntivo, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre, fissando l'ammontare della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell'abolito accertamento reale del debito e senza stabilire termini, modalità e rimedi giuridici per la determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, non si sarebbe adempiuto il precetto dell'art. 23 della Costituzione. Mancando, poi, per le medesime carenze la garanzia di un procedimento idoneo a condurre l'accertamento reale del debito su iniziativa del debitore, che ha interesse ad eliminare l'incertezza della prestazione provvisoria con la determinazione definitiva del contributo e sostituendo i dati presuntivi con quelli effettivi non sarebbe stato neppure rispettato il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53). Per il resto il Tribunale si é riportato agli altri profili prospettati dagli attori, i quali, secondo l'esposizione di fatto contenuta nella stessa ordinanza, avevano, fra l'altro, dedotto che l'art. 2 della legge denunziata costituirebbe violazione del giudicato della Corte costituzionale di cui alla sentenza 25 giugno 1962 ed integrerebbe altresì violazione dell'art. 81 della Costituzione;

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla questione prospettata; che occorre, pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza, a seguito del quale vedrà il giudice stesso se sia da integrare la motivazione nei riguardi della questione in ordine all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, anche eventualmente in relazione all'art. 1 della nuova legge;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 1965.