Ordinanza n. 20 del 1965
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ORDINANZA N. 20

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con cinque ordinanze emesse il 31 luglio 1964 dal Pretore di Lentini nei procedimenti civili vertenti tra Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni, Nanfitò Carmelo e Saccuzzo Francesco contro Catalano Antonina e Maiorana Giuseppe, iscritte ai nn. 151, 152, 153, 154 e 155 del Registro ordinanze 1964, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 42 del 3 ottobre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e gli atti di costituzione in giudizio di Catalano Antonina e di Ferraro Giovanni;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Paolo Torrisi e Arturo Carlo Jemolo, per la Catalano, l'avv. Angelo Stella, per il Ferraro, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che in cinque giudizi civili promossi avanti il Pretore di Lentini da Liberto Alfio, Castoro Salvatore, Ferraro Giovanni, Nanfitò Carmelo, Saccuzzo Francesco, tutti coloni parziari di stacchi di terreno di proprietà di Catalano Antonina e Maiorana Giuseppe, tendenti ad ottenere che la ripartizione dei prodotti dei fondi dati in colonia avvenisse per l'annata agraria 1963-64 in ragione del 50 per cento ai coloni, a tenore dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, la convenuta Catalano ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della legge stessa nel suo complesso ed in ispecie dell'ultimo comma dell'art. 4, in relazione agli artt. 3, 39 e 117 della Costituzione;

che il Pretore, in accoglimento di tale eccezione, emetteva cinque ordinanze tutte in data 31 luglio 1964, avendola ritenuta rilevante e non manifestamente infondata;

che nel giudizio avanti a questa Corte si é costituita la signora Antonina Catalano rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Torrisi e Arturo Carlo Jemolo, ed altresì il signor Ferraro Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Stella. E intervenuto anche, nel giudizio relativo all'ordinanza di rimessione n. 151, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'Avvocato generale dello Stato;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata contiene un termine finale della propria vigenza, facendolo coincidere con l'emanazione di una legge di riforma dei contratti agrari, che, in pendenza del giudizio avanti a questa Corte, é sopravvenuta la legge statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente norme in materia di contratti agrari, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 settembre, ed essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso;

che si rende pertanto necessario che il Pretore di Lentini esamini alla stregua della nuova legge statale la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le sue ordinanze del 31 luglio 1964;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lentini.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 1965.