SENTENZA N 15
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana e per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto in fatto
L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dopo aver prodotto ricorso con esito sfavorevole, prima alla Commissione provinciale e poi a quella centrale delle imposte, conveniva davanti al Tribunale di Palermo l'Amministrazione delle finanze per sentirla condannare alla restituzione dell'imposta proporzionale di registro riscossa su un contratto con il quale l'Ente aveva affidato all'istituto agrario "Castelnuovo", dietro corresponsione di una retta giornaliera, il compito di accogliere, per un corso triennale di insegnamento, sessanta ragazzi figli di contadini siciliani.
Secondo l'E.R.A.S. sul contratto si sarebbe dovuta percepire l'imposta fissa ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia, giusta il quale tutti gli atti da compiersi in esecuzione della stessa legge sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa.
Con il contratto in questione l'E.R.A.S., in dipendenza del disposto dell'art. 45 della legge regionale ora ricordata, aveva inteso attuare una iniziativa tendente a migliorare e incrementare l'assistenza degli assegnatari dei terreni e perciò doveva ritenersi che il contratto rientrasse nelle finalità della legge e potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste.
L'Amministrazione convenuta eccepiva che l'istruzione professionale di una modesta aliquota di giovani figli di contadini non poteva farsi rientrare tra i compiti di assistenza tecnica, economica e creditizia commessi all'E.R.A.S. dall'art. 45 della legge e che perciò, non potendo il contratto in questione essere considerato come un atto compiuto in esecuzione della legge, a buon diritto fosse stata negata in sede di registrazione l'agevolazione di cui all'art. 47 della stessa legge.
Con ordinanza in data 20 dicembre 1963 il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale n. 104 del 1950 in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto stipulato dall'E.R.A.S. rientra fra le iniziative tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica ai coltivatori diretti e che allo stesso deve in conseguenza applicarsi l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 47, si é posto il quesito se tale agevolazione trovi riscontro nella legislazione statale riguardante l'agricoltura e i benefici fiscali connessi alla riforma e alla bonifica fondiaria.
Secondo l'ordinanza tale riscontro mancherebbe poiché l'art. 47 della legge regionale prevede una agevolazione fiscale di carattere obiettivo con riferimento a una serie di atti indicati con assoluta genericità, mentre nella legislazione statale si é osservato sempre il principio della specificità, prevedendo agevolazioni di natura obiettiva ben specificate o agevolazioni di carattere soggettivo in favore di determinati enti appositamente istituiti nel campo della bonifica e della riforma fondiaria.
Il Tribunale ha perciò sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Nel giudizio davanti alla Corte si é costituito solo il Ministero delle finanze in persona del suo Ministro pro tempore ed é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, con deposito di atti in cancelleria rispettivamente il 16 aprile e 22 maggio 1964, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato.
Nei suoi scritti difensivi l'Avvocatura contesta che l'art. 47 della legge regionale n. 104 del 1950 abbia posto in essere una agevolazione fiscale con riferimento a una serie di atti indicati con assoluta genericità e sostiene che il beneficio previsto da tale norma si riferisce soltanto ai trasferimenti dall'espropriato all'ente e da questo ai coltivatori assegnatari, alle trascrizioni nei registri immobiliari e al pagamento delle indennità di espropriazione.
Ritiene pertanto, in via principale, che le generiche attività assistenziali svolte dall'E.R.A.S. ai sensi dell'art. 45 non possano farsi rientrare fra gli atti per i quali é previsto il beneficio della esenzione fiscale.
In una successiva memoria, depositata il 29 agosto 1964, l'Avvocatura, in via subordinata, assume che anche se si accedesse alla tesi contraria, sostenuta dall'ordinanza di rimessione, il dubbio sulla legittimità della norma denunciata dovrebbe parimenti escludersi in quanto in campo nazionale esistono privilegi fiscali del tipo di quelli che sarebbero concessi all'E.R.A.S. dalla legge regionale sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 47 della legge regionale in esame.
Il criterio seguito dal legislatore nazionale in queste leggi secondo l'Avvocatura - é quello di attribuire l'esenzione a tutti gli atti posti in essere per il conseguimento dei fini attribuiti agli enti e perciò, anche interpretando l'art. 47 della legge regionale nel senso che l'esenzione fiscale sia applicabile pure agli atti compiuti dall'E.R.A.S. per il conseguimento dei fini indicati dall'art. 45, la sua legittimità costituzionale non potrebbe essere revocata in dubbio poiché il criterio del collegamento finalistico consente di determinare gli atti che godono dell'agevolazione tributaria.
Considerato in diritto
1. - L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in via principale, che il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma denunciata resterebbe escluso dalla circostanza che gli atti posti in essere dall'E.R.A.S., ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per il perseguimento di fini assistenziali e di incentivazione, non godrebbero dei benefici dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria previsti dall'art. 47 di detta legge, in quanto tali atti non possono farsi rientrare nel concetto di atti e formalità per l'esecuzione della legge di riforma agraria.
A disattendere tale tesi vale però la stessa lettera della norma contenuta nell'art. 47, la cui ampia formulazione non giustifica l'interpretazione restrittiva che vorrebbe limitare i benefici fiscali solamente agli atti, specificamente indicati, concernenti i trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e assegnazioni dei terreni ai lavoratori agricoli. In particolare l'espressione della norma in esame "ed in genere tutti gli atti e formalità... da compiersi in esecuzione della presente legge" induce a ritenere che l'agevolazione tributaria sia da accordarsi anche agli atti previsti dall'art. 45 tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai coltivatori diretti.
É fuori di dubbio, infatti, che anch'essi sono atti posti in essere dall'E.R.A.S. in esecuzione della legge e che le finalità alle quali sono indirizzati (trasformazione, miglioramento fondiario, incremento della produzione) non possono non ricomprendersi negli scopi della riforma agraria.
La stessa Amministrazione finanziaria, del resto, sia davanti alle commissioni tributarie, sia davanti al giudice a quo non ha sostenuto che agli atti previsti dall'art. 45 non spettino le agevolazioni tributarie, ma si é limitata a contestare che il contratto intervenuto tra l'E.R.A.S. e l'istituto "Castelnuovo" possa ritenersi stipulato per il perseguimento dei fini indicati in tale articolo.
2. - L'ordinanza ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale muovendo dal presupposto che il contratto stipulato dall'E.R.A.S. rientri nell'attività assistenziale-tecnica commessa all'ente dall'art. 45 e debba per conseguenza beneficiare dell'agevolazione tributaria prevista dal successivo art. 47.
É evidente che non compete alla Corte sindacare se tale presupposto sia o non fondato, attenendo esso al merito del giudizio e che l'esame debba essere limitato alle due censure di illegittimità mosse all'art. 47 della legge regionale con riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di specificità della agevolazione tributaria che si assume di carattere obiettivo invocabile da chiunque con riferimento a una serie di atti indicati con assoluta genericità; la seconda che denuncia la mancanza nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione corrispondente a quello previsto dalla norma regionale.
Le censure non sono fondate.
La Corte ravvisa nella norma impugnata elementi sufficienti che consentano - in osservanza del principio della specificità delle norme contenenti esenzioni fiscali - la determinazione sia dei soggetti che degli atti ai quali può essere concessa l'agevolazione.
Per quanto riguarda i soggetti é evidente che le agevolazioni relative ai trasferimenti e agli altri atti specificamente indicati dall'art. 47 competono solo a coloro tra i quali tali atti possono intervenire ai sensi degli articoli da 40 a 44 della legge in esame.
Per gli atti poi contemplati dall'art. 45 destinatario del beneficio é ovviamente l'E.R.A.S. Spetta a questo ente, invero, promuovere le attività assistenziali e d'incentivazione previste da tale norma e perciò solo gli atti posti in essere dall'E.R.A.S., e non da chiunque, possono fruire dell'agevolazione tributaria sulla base del combinato disposto delle norme contenute negli artt. 45 e 47 della legge regionale di riforma agraria.
In ordine poi alla pretesa insufficiente specificazione degli atti che possono fruire dell'agevolazione fiscale é da tener presente che il criterio seguito dal legislatore regionale per determinare tali atti non é solo quello della loro specifica denominazione ma anche quello del loro collegamento con una determinata attività, con uno specifico fine da perseguire. Questo criterio é stato del resto seguito dal legislatore nazionale in numerose leggi tributarie e, per quanto riguarda la specifica materia, é stato adottato in tutte le leggi istitutive degli enti di riforma agraria nelle varie Regioni.
E da rilevare al riguardo che le agevolazioni tributarie concesse prima all'Opera Sila e poi estese a tutti gli altri enti sono previste da due articoli appartenenti a due diversi testi legislativi: l'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il quale, al pari dell'art. 47 della legge regionale, indica taluni atti quali quelli di trasferimento, permuta e assegnazioni, e l'art. 11, comma primo, della legge 31 ottobre 1947, n. 1629, il quale - sempre analogamente alla norma denunciata - concede il beneficio a "tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera Sila ai fini della trasformazione fondiaria e della colonizzazione".
Anche in campo nazionale quindi l'esenzione é accordata ad atti non specificamente indicati ma agevolmente individuabili al lume del criterio del loro collegamento con le finalità della riforma.
La rilevata coincidenza tra le due previsioni legislative consente pertanto di affermare che il legislatore regionale, in armonia col disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto, si é rifatto ai corrispondenti principi esistenti nel Sistema normativo nazionale e che l'agevolazione concessa con la norma impugnata trova riscontro nei tipi di agevolazione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.
Da ciò discende la non fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 1965.