Sentenza n. 6 del 1965
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SENTENZA N. 6

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e quarto comma, del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1963 dal Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Pace Carmelo, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento a carico di Pace Carmelo, imputato dei reati previsti dagli artt. 516 del Codice penale e 10 del D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719, per avere prodotto e posto in commercio polveri per bibite non genuine, il Pretore di Palermo, con ordinanza 29 novembre 1963, accogliendo la istanza della difesa, sollevava questione di legittimità costituzionale degli ultimi due commi dell'art. 44 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive disposizioni concernenti l'aumento delle somme che debbono essere depositate per poter impugnare il risultato dell'analisi che ha dato luogo alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Nella ordinanza il Pretore si limitava ad osservare che le disposizioni impugnate appaiono in contrasto con i principi di eguaglianza e di parità di diritti di tutti i cittadini di fronte alla legge e quindi in contrasto cogli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29 febbraio 1964.

Nel giudizio davanti a questa Corte il Pace non si é costituito. É intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento e in una successiva memoria, depositati rispettivamente in cancelleria il 13 febbraio e il 20 ottobre 1964, l'Avvocatura osserva che il preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione non sussiste perché le norme impugnate, pur ponendo, in funzione di un particolare interesse pubblico, un onere a carico di coloro che intendono chiedere la revisione delle analisi, si riferiscono a una categoria di persone determinate genericamente e oggettivamente senza toccare quelle condizioni soggettive che l'art. 3 della Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela e dell'eguaglianza giuridica.

In ordine poi al preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che il deposito previsto dall'art. 44 sopra ricordato non limita l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale poiché la revisione dell'analisi, che ha luogo su istanza da presentarsi tramite l'autorità giudiziaria, pur inquadrandosi nel procedimento giurisdizionale diretto all'accertamento della eventuale responsabilità penale, si svolge su di un piano distinto da questo essendo di carattere preliminare alla celebrazione del processo.

L'onere che fa carico all'interessato, oltre a presupporre un accertamento sfavorevole nei suoi confronti, che può essere considerato titolo sufficiente a giustificare l'imposizione, risponde all'esigenza di pubblico interesse di evitare che si impugnino per fini dilatori i risultati delle analisi esponendo l'Amministrazione a ulteriori e dispendiose attività di accertamento.

Il diritto di agire e di difendersi in giudizio non é violato poiché l'imputato che ha lasciato trascorrere il termine per chiedere la revisione in limine del processo penale, può sempre chiedere nel corso del giudizio una perizia. E questa perizia può essere disposta senza che l'imputato debba effettuare alcun deposito preventivo.

Per quanto, infine, riguarda l'art. 113 l'Avvocatura sostiene che esso sarebbe stato invocato fuori proposito poiché le analisi compiute dalla pubblica Amministrazione non costituiscono atti amministrativi in senso proprio e nel significato nel quale l'espressione é usata in detto articolo.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nell'ordinanza, sebbene succintamente motivata, viene chiaramente sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione relativa alla legittimità costituzionale delle norme vigenti che, in tema di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, stabiliscono l'onere, per coloro che chiedono la revisione dell'analisi, in base alla quale erano stati denunciati, di effettuare un preventivo deposito di somme per ogni campione.

Nonostante che nell'ordinanza risultino richiamati soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 44 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e si faccia generico riferimento a "successive disposizioni concernenti l'aumento del deposito di somme", é evidente che le disposizioni realmente denunciate come incostituzionali - e sulle quali, per conseguenza, la Corte deve portare il suo esame - sono quelle contenute nell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, le quali nel modificare e sostituire il vecchio testo degli indicati commi dell'art. 44 del R.D.L. n. 2033 del 1925, hanno elevato a lire 10.000 per ogni campione il deposito da effettuare dagli interessati che, intendendo impugnare i risultati delle analisi, ne chiedano la revisione.

2. - Le disposizioni impugnate, in tema di repressione delle frodi agrarie, stabiliscono che, in seguito alla denuncia presentata all'autorità giudiziaria dal capo del laboratorio analizzatore e alla contemporanea comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato, questi può impugnarla, mediante richiesta di revisione da inoltrare alla competente autorità giudiziaria, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Alla richiesta va unita la ricevuta comprovante l'avvenuto deposito nella cassa erariale della somma di lire 10.000 per ogni campione.

Per meglio intendere la portata e lo scopo del preventivo deposito é d'uopo richiamare l'art. 117 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361, contenente il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulle repressioni delle frodi agrarie, il quale stabilisce che quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione del deposito, e nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole, l'Istituto che eseguì la revisione comunica all'ufficio demaniale il dispositivo della sentenza, perché metà del deposito sia incamerato a favore dell'erario e l'altra metà sia corrisposta all'Istituto.

L'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, che ha sostituito il testo dell'art. 45 del R.D.L. 2033 del 1925, stabilisce, infine, che "in ogni caso in cui agli effetti giudiziari o amministrativi" occorra "una perizia o una revisione dell'analisi" queste saranno eseguite da determinati istituti e che "tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni e alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".

Dal contesto delle indicate disposizioni e dal loro collegamento emerge evidente che il procedimento di revisione, pur tendendo all'accertamento della responsabilità del denunciato, opera in un momento preliminare al processo penale, consiste in un accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa da determinati laboratori ed enti cui spetta il compito di controllare la rispondenza dei prodotti analizzati alle prescrizioni di legge, tende, in definitiva, al fine di confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato.

L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura tale da renderne possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle di evitare che con domande di revisione prive di fondamento, meramente avventate o defatigatorie, vengano chiesti riesami di accertamenti tecnici, spesso complessi e costosi, che comportano impiego di lavoro ed attrezzature specializzate da parte di quegli Istituti che per legge sono tenuti ad eseguirli.

Nelle disposizioni impugnate non si ravvisa alcuna violazione dei principi costituzionali che garentiscono l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda in particolare i diritti garantiti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione giova rilevare che i risultati delle analisi che hanno dato luogo alla denuncia non sono impugnabili solo in via amministrativa mediante il procedimento della revisione. L'art. 2 della legge n. 190 del 1958 consente infatti al giudice di disporre, in quanto occorra agli effetti giudiziari, una perizia per l'espletamento della quale nessuna somma dovrà essere anticipata dall'imputato, essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima analisi sia confermata.

La possibilità di impugnare i risultati dell'analisi con tale mezzo di difesa, riconosciuta dalla legge proprio a coloro che, per qualsiasi motivo, non si siano potuti giovare del rimedio della revisione, sta a dimostrare come la tutela giurisdizionale sia ad essi pienamente assicurata.

La questione di legittimità costituzionale é, pertanto, infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 1965.