Ordinanza n. 120 del 1964
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ORDINANZA N. 120

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, integrativo dell'art. 117 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; dell'art. 30, lett. a, della legge 2 luglio 1952, n. 703; e dell'art. 18, secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1964 dalla Commissione comunale per i tributi locali di Castellammare di Stabia su ricorso di Della Porta Augusta contro il Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che Della Porta Augusta ha proposto ricorso alla Commissione comunale per i tributi locali di Castellammare di Stabia affinché l'accertamento dei redditi assoggettati alla imposta di famiglia, effettuato dall'Amministrazione comunale, sia limitato a quelli di natura immobiliare, con esclusione dei redditi professionali del consorte, avvocato, che nel periodo considerato nell'accertamento aveva cessato per ragioni di salute da ogni attività forense;

che la suddetta Commissione, con ordinanza del 10 marzo 1964, accogliendo l'eccezione sollevata dalla difesa per la prima volta in sede di discussione del ricorso, ha proposto la questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 44, secondo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, integrativo dell'art. 117 del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 30, lett. a, della legge 2 luglio 1952, n. 703, i quali contrasterebbero con la riserva di legge sancita nell'art. 23 della Costituzione, in quanto non porrebbero alcun limite alla discrezionalità degli organi amministrativi cui é demandata la determinazione della quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita, esclusa dalla imposta di famiglia; b) dell'art. 18, secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, il quale, prevedendo per alcune categorie di contribuenti la riduzione dei redditi imponibili fino al 50 per cento, violerebbe il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e soprattutto quello dell'obbligo per ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; c) dell'ultimo inciso del suddetto secondo comma, il quale, dando ai Comuni la facoltà di fissare limiti oltre i quali é esclusa l'applicazione del beneficio della suindicata riduzione, violerebbe ancora una volta l'art. 23 della Costituzione, in quanto anche qui l'esercizio di tale facoltà sarebbe meramente discrezionale.

Nelle deduzioni ritualmente presentate in questa cancelleria, l'Avvocatura dello Stato ha osservato preliminarmente che nel ricorso della Della Porta, non si contesta sulla quota di reddito corrispondente al fabbisogno di vita da mandare esente dalla imposta di famiglia e che dalla ordinanza di rimessione non é dato desumere come la risoluzione delle suindicate questioni di legittimità costituzionale possa avere rilevanza per la definizione del procedimento principale;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca del tutto il giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale ai fini della decisione del ricorso;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

restituisce gli atti alla Commissione dei tributi locali del Comune di Castellammare di Stabia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 16 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1964.