Ordinanza n. 117 del 1964
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ORDINANZA N. 117

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del T. U. 27 ottobre 1958, n. 956, in relazione alla legge 4 febbraio 1958, n. 572, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con ordinanze, tutte del 19 ottobre 1963, del Pretore di Ariano Irpino nel corso di tre procedimenti penali a carico di Stiscia Giuseppe, Pallavanti Antonino e Caccese Antonio, iscritte ai nn. 124, 125 e 126 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto che con le ordinanze su indicate é stata proposta questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, con cui vennero emanate le norme delegate sulla circolazione stradale (erroneamente indicato nelle ordinanze come testo unico), nella considerazione che il decreto di approvazione del medesimo é stato emanato dopo che era scaduto il periodo assegnato per l'esercizio del potere delegato dalla legge n. 572 del 1958;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dai Pretori di Lendinara e di Udine, nei confronti del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 (nella considerazione che le leggi 24 gennaio 1959, n. 4, e 26 aprile dello stesso anno, n. 207, con il prolungamento disposto dell'entrata in vigore del decreto delegato, ebbero a prendere atto del ritardo intercorso nella pubblicazione della legge delegante);

che le ordinanze del Pretore di Ariano Irpino ripropongono la questione già decisa senza prospettarla sotto nuovi profili, che possano indurre ad un suo riesame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative pei giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1964.