Ordinanza n. 86 del 1964
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ORDINANZA N. 86

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza del Pretore di Ferrara in data 9 maggio 1964, nel procedimento civile vertente fra Cavicchi Vittorino e Piva Mafalda, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 su citati sotto il profilo che questi non assicurano, nei riguardi dei consulenti tecnici chiamati a prestare la loro opera nelle controversie per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, garanzie minime di indipendenza e di capacità, e pertanto appaiono in contrasto con le disposizioni degli artt. 102 e 108; il quale ultimo tali garanzie vuole assicurare anche nei confronti degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 72 del 7 luglio 1964 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 5 e 7 in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;

che l'ordinanza in esame non offre alcun nuovo elemento che possa dar ragione di un riesame della questione, tale non potendo ritenersi il richiamo all'ultimo comma del citato art. 108, fatto nel supposto che i consulenti di cui si tratta rientrino nella categoria degli "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia". É infatti non controverso che con la formula riportata il costituente ha inteso riferirsi solo a coloro che, senza appartenere all'ordine giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi giudicanti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.