Sentenza n. 75 del 1964
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SENTENZA N. 75

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIEACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura", promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di D'Aietti Angelo;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per D'Aietti Angelo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il notaio Angelo D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi al Conciliatore di Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il pagamento della somma di lire 8.818, residuo di compenso a lui dovuto per la redazione di un atto di compravendita.

Il convenuto eccepiva che per alcune prestazioni il compenso doveva essere ridotto alla metà, a norma dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per oggetto il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma dispone che tutti gli atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e dei territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari notarili sono ridotti a metà.

Di questa norma il notaio D'Aietti contestava la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 35 e 3 della Costituzione.

Il Conciliatore riteneva la questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si é costituito nel presente giudizio il notaio D'Aietti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio 1964, nelle quali si sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere stabilita sulla base del valore delle singole prestazioni, é palese l'illegittimità, ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge che stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a metà, quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta riduzione.

Conseguenza della violazione dei menzionati articoli é la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che ci si riferisca agli atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i professionisti una discriminazione ingiustificata, a seconda del settore e del distretto nel quale svolgono la loro attività. Né, prosegue la difesa del notaio D'Aietti, il fine di incentivazione può giustificare la riduzione della tariffa.

Infine, il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto non si hanno esempi di analoghe situazioni per le tariffe di altri professionisti.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 gennaio 1964, col quale si chiede che la questione sia dichiarata non fondata per le seguenti ragioni.

Non sussiste il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata pone una modifica alla tariffa notarile in relazione ad alcuni atti, oggettivamente determinati, indipendentemente dai requisiti soggettivi a cui si riferisce il detto art. 3.

Comunque, anche se, in non concessa ipotesi, ci fosse la discriminazione affermata dall'ordinanza, essa sarebbe giustificata dalle finalità sociali garantite dall'art. 44 della Costituzione.

Né sussiste il contrasto con l'art. 36, il quale trova applicazione esclusivamente nell'ambito del lavoro subordinato; comunque, se fosse applicabile ai rapporti di prestazione d'opera professionale, dovrebbe aversi riguardo alle prestazioni complessive del professionista.

Si ricorda, infine, la speciale disciplina della professione notarile, la quale fornisce una completa tutela degli interessi economici di questa categoria di professionisti.

La difesa del notaio, nella memoria difensiva, ha insistito sulla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in base al quale l'unico elemento che potrebbe servire di base per una differenziazione dell'ammontare delle tariffe sarebbe il valore qualitativo - quantitativo dell'atto che deve essere compiuto dal professionista: valore che é stato fissato dall'ordine professionale nella determinazione delle tariffe. Con la violazione del principio di eguaglianza - prosegue la memoria - é connessa la violazione degli artt. 35 e 36, essendo stati presi in considerazione elementi del tutto irrilevanti al fine della determinazione della tariffa. Né per aiutare la piccola e media proprietà il legislatore può ledere posizioni riconosciute ad altri soggetti da norme costituzionali.

L'Avvocatura dello Stato ha sviluppato, nella sua memoria, gli argomenti addotti nelle deduzioni. In particolare ha insistito nell'affermare che nel caso in esame si é del tutto fuori dai presupposti e dalla situazione ipotizzati dall'art. 36, in quanto il reddito del lavoratore autonomo, e in particolare del prestatore d'opera professionale, risulta dalla totalità dei suoi rapporti con i clienti, mentre la sua attività sfugge a una valutazione diretta a determinare se ogni compenso si adegui al minimo vitale. E che si é fuori dell'ambito dell'art. 36 é confermato dalla particolare disciplina della professione di notaio, caratterizzata dalla posizione di monopolio professionale, dal numero chiuso delle sedi, e dalla garanzia di integrazione mensile a carico dello Stato. Né la tutela del lavoro, affermata con l'art. 35, é contraddetta dalla previsione di onorari ridotti per il compimento di atti di speciale interesse pubblico.

In relazione alla asserita violazione dell'art. 3 si ribadisce che la riduzione della tariffa é fatta in relazione ad atti oggettivamente determinati, e si osserva che l'incidenza della sede sugli onorari complessivi rientra nella normale alea dell'attività professionale, se di alea si può parlare nei riguardi della professione notarile, e che comunque la disposizione impugnata non ha carattere di singolarità, essendo la riduzione degli onorari prevista da altre leggi pubblicistiche, anche per professionisti diversi dai notai.

Nell'udienza del 10 giugno 1964 le difese delle parti costituite hanno confermato le loro conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, non contrasta, a giudizio di questa Corte, con gli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 3 della Costituzione.

In relazione alle norme di tutela del lavoro, contenute negli artt. 35 e 36, é da osservare che nel caso presente si può prescindere dalla questione se il primo comma dell'art. 36 sia applicabile ai rapporti di lavoro autonomo. Infatti, anche ove si dia risposta affermativa a tale quesito, non ne deriva come conseguenza l'illegittimità della impugnata disposizione legislativa.

La norma dell'art. 36, primo comma, é intesa ad assicurare la tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia; non già a garantire la parità delle prestazioni nel rapporto sinallagmatico di lavoro. Se, pertanto, i principi contenuti nella detta norma debbono considerarsi applicabili nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in considerazione dell'attività complessiva del professionista, nei modi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l'attività del libero professionista. Oltre tutto, quest'ultimo criterio non varrebbe ad assicurare al professionista l'esistenza libera e dignitosa, voluta dalla Costituzione.

Né la norma in esame può essere scomposta in precetti distinti, con diversi campi di efficacia, isolando dal contesto della disposizione il precetto della corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro prestato, come il solo applicabile al lavoro autonomo. Una tale interpretazione, oltre a non corrispondere a fondamentali esigenze di ermeneutica, contrasterebbe, come si é visto, con la ragione storica e sociale della norma, considerata nella sua unità. Non ha, pertanto, fondamento la tesi, sostenuta nel presente giudizio, secondo la quale le tariffe professionali, una volta fissate con la collaborazione degli Ordini, sarebbero inderogabili dallo stesso legislatore, in quanto, essendo basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, ogni deroga ad esse implicherebbe violazione dell'art. 36. A parte che, come si é detto, il senso dell'art. 36, primo comma, non é di garantire la parità delle contrapposte prestazioni, non é neanche esatto che le tariffe siano stabilite con esclusivo riferimento alla quantità e qualità di lavoro prestato. É, invece, ben noto che esse tengono conto anche di altri elementi considerati come indici dell'importanza dell'opera, ai sensi dell'art. 2233 del Codice civile, quali, ad esempio, il valore dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai e degli avvocati e procuratori: é chiaro che al valore economico di un atto o di una controversia non corrisponde necessariamente la quantità e qualità di lavoro richiesto al professionista.

Dalle esposte considerazioni deriva che non può riscontrarsi alcuna violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione nel fatto che il legislatore, cui compete l'emanazione delle tariffe notarili, abbia stabilito con la norma impugnata che per determinate prestazioni le tariffe siano ridotte a metà.

Né tale disposizione viola il principio generale della tutela del lavoro, sancito dall'art. 35 della Costituzione, giacché essa si inserisce in quella disciplina legale della professione notarile, la quale, mentre regola nell'interesse pubblico l'esercizio di tale professione, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria. Tale tutela si connette alla situazione in cui operano i notai e al numero chiuso delle loro sedi, e si manifesta anche nella garanzia di un assegno supplementare a completamento degli onorari che non raggiungano un minimo determinato: garanzia che, assicurata attraverso la Cassa del notariato, si basa sulla particolare struttura dell'ordinamento della professione di notaio.

Su questa tutela complessiva dell'attività notarile non incide la riduzione degli onorari di alcuni atti, disposta dal legislatore con la norma in esame.

2. - Ugualmente infondata é la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

É giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di eguaglianza contenuto in detto articolo consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse.

La previsione di atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina dà luogo evidentemente alla configurazione di situazioni obiettivamente determinate e specificamente definite, le quali ben possono essere considerate distintamente dalla formazione o dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto.

Né ha valore l'argomento che la norma impugnata é stata emanata a scopo di incentivo dell'agricoltura, o che le misure che, come questa, sono dirette a fini economici di utilità generale non possono essere poste a carico di una determinata categoria di persone.

Intanto va considerato che nel nostro ordinamento sono ben numerosi i casi in cui é prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al di fuori del campo degli incentivi economici (art. 34 del R. D. L. 16 settembre 1926, n. 1606, sull'Opera nazionale combattenti; art. 151 del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare; art. 93 del D. L. 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio ai senza tetto; art. 38 del D. L. 7 maggio 1948, n. 1235, sui consorzi agrari; art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali; art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sulla Cassa del Mezzogiorno; art. 8 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, sull'Ente di gestione per il cinema, ecc. ecc.).

Queste riduzioni trovano il loro fondamento nel fatto che, com'é ben noto, l'attività del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione, e che la determinazione degli onorari, di competenza del legislatore, é diretta non soltanto a stabilire la rimunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio svolto dal notaio, in relazione alle esigenze del servizio stesso e agli interessi della generalità di coloro che della attività notarile debbono servirsi. É pertanto perfettamente legittimo che, in questa determinazione affidata alle valutazioni del legislatore ordinario, questi tenga conto di particolari finalità sociali, quali che esse siano, purché non in contrasto con la Costituzione.

In tal modo il legislatore non crea arbitrariamente situazioni di sfavore per una categoria, o per alcuni appartenenti alla categoria, ma, nel legittimo esercizio del potere di stabilire la disciplina dell'attività notarile, fissa il compenso per la redazione di atti pubblici, tenendo conto, oltre che dell'interesse del professionista a cui tale redazione é affidata, della funzione e delle finalità degli atti stessi.

Che sull'attuazione in concreto delle differenti tariffe possa, in alcuni casi, influire la sede in cui si esercita la professione, rientra nella normale alea della attività professionale; alea che per altro, come si é accennato, per la professione del notaio trova attenuazione nella ricordata disciplina, e comunque non é tale, per le ragioni già dette, da contrastare con alcuna norma della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, sollevata dal giudice conciliatore di Pantelleria con ordinanza del 5 novembre 1963, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 1964.