Ordinanza n. 71 del 1964
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ORDINANZA N. 71

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Tomaselli Agatino e Mazza Salvatore contro il Comune di Catania, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 24 del 1 giugno 1963;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Ciarcià Luigi contro il Comune di Siracusa, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 34 del 3 agosto 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana e gli atti di costituzione in giudizio di Tomaselli Agatino, Mazza Salvatore, Ciarcià Luigi e del Comune di Catania;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Giovambattista Rizzo, per Tomaselli, Mazza e Ciarcià, l'avv. Michele Giorgianni, per il Comune di Catania, e l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che nei giudizi promossi davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana da Tomaselli Agatino e Mazza Salvatore contro il Comune di Catania e da Ciarcià Luigi contro il Comune di Siracusa veniva sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, in relazione all'art. 60 di detto decreto che ha introdotto l'istituto della mozione di sfiducia dei Consigli comunali contro le rispettive Giunte, non previsto dalla precedente legislazione; che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanze del 23 novembre 1962, riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata e sospendeva i giudizi rimettendo gli atti a questa Corte costituzionale;

che nei giudizi davanti questa Corte si sono costituite le parti private e il Comune di Catania e non si é costituito il Comune di Siracusa;

che in entrambi i giudizi é intervenuta la Regione siciliana in persona del Presidente della Giunta regionale;

che la difesa delle parti private, richiamandosi alla sentenza n. 32 del 1961 di questa Corte, con la quale é stato escluso che lo Statuto siciliano ammetta l'istituto della delegazione legislativa al Governo regionale, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi il D. L. P. Reg. n. 6 del 1955 e la legge regionale n. 17 del 1955, in relazione all'art. 60 del citato decreto;

che la difesa del Comune di Catania e quella della Regione siciliana hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e improcedibile il giudizio davanti questa Corte essendo intervenuta la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che ha fatto proprie tutte le norme regolatrici dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione - ad eccezione di quelle penali - già approvate col decreto legislativo impugnato a far tempo dalla entrata in vigore del medesimo;

che in via subordinata la difesa della Regione e quella del Comune di Catania hanno chiesto che gli atti siano rimessi al giudice a quo perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e in via ulteriormente subordinata che la questione proposta sia dichiarata non fondata;

Considerato che con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, intervenuta nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, é stato disposto che l'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana é disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle vigenti disposizioni;

che é pertanto necessario che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana esamini, alla stregua della nuova legge, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, e del decreto legislativo delegato 29 ottobre 1955, n. 6;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 1964.