Ordinanza n. 70 del 1964
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ORDINANZA N. 70

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24 del 26 gennaio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 6 del 9 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che dinanzi al Pretore di Siracusa, nel corso del procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, imputato delle contravvenzioni previste dagli artt. 30 e 51 del R. D. 9 maggio 1929, n. 994, si costituiva parte civile Salvatore Trigilio esercitando, in difesa dei diritti del Comune, l'azione popolare prevista dall'art. 255 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, emanato in virtù della delega conferita con la legge regionale 18 marzo 1955, n. 17;

che il Pretore, con ordinanza 21 novembre 1962, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge di delega e del decreto delegato, in relazione all'art. 255 di tale decreto, in riferimento all'art. 121 della Costituzione, ed, in via subordinata, della sola norma contenuta nell'art. 255 del decreto delegato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuta soltanto la Regione siciliana in persona del Presidente della Giunta regionale;

che la difesa della Regione ha chiesto, in relazione alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che gli atti siano rimessi al giudice a quo perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di legittimità;

Considerato che, con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, emanata nelle more del presente giudizio, é stato disposto che l'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana é disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

che, pertanto, é necessario che il Pretore proceda, alla stregua della legge sopravvenuta, ad una nuova valutazione, sul punto della rilevanza, della proposta questione di legittimità costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Siracusa.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 1964.