ORDINANZA N. 64
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 30 dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del 30 dicembre 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;
che non c'e stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102,103, 104 e 130 della Costituzione, con motivazione che si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato nell'art. 24 della Costituzione;
che questa Corte con ordinanza n. 8 del 1964 ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che motivi analoghi a quelli proposti dal Consiglio comunale di Pizzo sono stati prospettati ed esaminati nelle cause conclusesi con le predette decisioni;
che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integra per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del Consiglio comunale di Pizzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.