Ordinanza n. 64 del 1964
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ORDINANZA N. 64

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 30 dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del 30 dicembre 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che non c'e stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102,103, 104 e 130 della Costituzione, con motivazione che si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato nell'art. 24 della Costituzione;

che questa Corte con ordinanza n. 8 del 1964 ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che motivi analoghi a quelli proposti dal Consiglio comunale di Pizzo sono stati prospettati ed esaminati nelle cause conclusesi con le predette decisioni;

che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integra per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del Consiglio comunale di Pizzo.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.