ORDINANZA N. 62
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Pretore de L'Aquila nel procedimento penale a carico di Cialone Lino ed altro, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963;
2) ordinanze emesse il 20 settembre 1963 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di Perucchini Mirtilla, iscritte ai nn. 188 e 189 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che le ordinanze, tutte pronunciate in pubblica udienza, presenti gli imputati, sono state regolarmente notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1963 la prima e in quella del 2 novembre 1963 le altre due;
che in questa sede nessuno degli imputati si é costituito, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza indicata al n. 1;
che, con le menzionate ordinanze, é stata proposta la stessa questione di legittimità costituzionale e precisamente quella della conformità dell'art. 6 del D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5, all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la disposizione impugnata contrasterebbe col principio d'eguaglianza, in quanto, subordinando la concessione di amnistia ed indulto per reati finanziari alla condizione che sia stato effettuato il pagamento del tributò e del diritto evaso, importerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati abbienti ed imputati non abbienti;
che, siccome le tre ordinanze sollevano una sola questione, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
Considerato che, questa Corte, con la sentenza n. 5 del corrente anno, ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né é stata dedotta ragione alcuna, la quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che possa comunque indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le tre ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle autorità giudiziarie di provenienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.