ORDINANZA N. 52
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promosso con ordinanza emessa il lo luglio 1963 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con ordinanza 1 luglio 1963 del Tribunale di Ascoli Piceno, resa durante il corso del procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, si è costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con memoria ha fatto notare la inammissibilità dell'incidente di incostituzionalità e, nel merito, ha concluso per il rigetto della proposta questione;
Considerato che dagli atti risulta che l'ordinanza del Tribunale fu pubblicata dandosene lettura alla pubblica udienza, ma senza la motivazione; questa fu successivamente redatta e venne depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 1963;
che dagli atti stessi risulta che l'ordinanza in parola anziché essere notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella sua interezza, fu notificata soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo;
che s'impone, pertanto, in applicazione del richiamato art. 23 e dell'art. 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinnovazione della notifica della detta ordinanza, in modo integrale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per gli adempimenti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1964.
Presidente AMBROSINI
Relatore CASTELLI AVOLIO