ORDINANZA N. 50
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con nove ordinanze emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Perego Ettore, Allavena Oreste, Faveto Angelo, Acerbo Giovanni e Bianchi Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dini Vando ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Giambattista Lazagna e Manlio Donati, per Dini Vando ed altri;
Ritenuto che Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Allavena Oreste e Bianchi Angelo, impiegati delle Ferrovie dello Stato, Acerbo Giovanni, Faveto Angelo e Perego Ettore, impiegati del Consorzio autonomo del porto di Genova, chiedevano all'Istituto nazionale della previdenza sociale che i contributi obbligatori per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia versati durante il servizio non di ruolo, da essi riscattato per intero ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle rispettive amministrazioni, fossero trasferiti nell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422;
che l'Istituto respingeva tali richieste in quanto che i suddetti contributi, divenuti indebiti per effetto del riscatto del servizio non di ruolo, non potevano essere considerati come versamenti facoltativi ma dovevano essere restituiti a coloro che li avevano corrisposti;
che in seguito a ciò gli interessati convenivano in separati giudizi l'Istituto davanti al Tribunale di Genova per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione facoltativa;
che nel corso di tali giudizi l'I.N.P.S. sosteneva, fra l'altro, che la disposizione contenuta nell'art. 25, secondo comma, del citato Regolamento sarebbe stata implicitamente abrogata e sostituita dall'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale dispone che i contributi indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la parte trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita;
che gli attori sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n, 218, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che il Tribunale, con le nove ordinanze indicate in epigrafe, identiche nella motivazione e nel dispositivo, ha ritenuto rilevante la questione di legittimità limitandosi ad osservare, sul punto della non manifesta infondatezza, che la materia dei contributi indebiti non ha avuto nessuna regolamentazione nella legge di delega e che ai sensi dell'art. 37 della stessa legge era stata consentita al Governo esclusivamente la emanazione di disposizioni di attuazione e di coordinamento;
che nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private e non si é invece costituito l'I.N.P.S. né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione;
che il Tribunale ha omesso di esaminare se i giudizi promossi dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e del Consorzio autonomo del porto di Genova potessero essere definiti in base alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591, e a quelle che regolano il riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti del Consorzio;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 1964.