Ordinanza n. 49 del 1964
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ORDINANZA N. 49

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2983, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra la Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà e l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Aldo Formiggini, per la Società di bonifica, e il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per l'Ente di riforma.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 23 aprile 1963, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto di espropriazione 29 novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953), emesso nei confronti della Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà, in quanto, secondo l'assunto della Società espropriata, alla data del 15 novembre 1949 il reddito dell'intera proprietà immobiliare della società stessa era inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che l'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1963, n. 268;

che in questa sede per la Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà si sono costituiti gli avvocati Claudio Mursia, Aldo Formiggini e Francesco Toscano, depositando le deduzioni in data 31 ottobre 1963 e una memoria il 20 febbraio 1964, e concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del predetto decreto di scorporo;

che in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano si é costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando le deduzioni in data 12 agosto 1963, e una memoria il 17 febbraio 1964, con le quali si chiede che la Corte voglia ordinare la restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara, perché l'ordinanza di rimessione a questa Corte manca della motivazione specifica richiesta dalla legge, non essendosi pronunciata sui presupposti della questione di legittimità costituzionale e sulla esistenza di una rinuncia ad agire della Società attrice, eccepita dall'Ente convenuto;

Considerato che nella detta ordinanza non trovasi una congrua motivazione della impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mentre, invece, in essa si afferma che l'indagine sulle eccezioni di merito avrebbe portato a una vera e propria pronuncia sulla domanda nella sua interezza;

che l'ordinanza si presenta, inoltre, insufficientemente motivata anche perché non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto della questione di legittimità costituzionale, non risultando che il Tribunale abbia portato il suo esame su gli atti e i documenti attestanti la consistenza patrimoniale della Società bonifica Valli Staffano e Rivà al 15 novembre 1949 ed il reddito imponibile di essa, determinati secondo i criteri del Part. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, né che degli atti esibiti dalle parti abbia stabilito il valore certificativo ed abbia accertato il preciso contenuto;

che, pertanto, si rende necessario che il Tribunale proceda a una più completa indagine sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio, ed ove, compiuto quest'esame, riconosca tale rilevanza, precisi i predetti elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione della questione stessa;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Ferrara.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 1964.