ORDINANZA N. 37
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galaverni Romeo;
udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito l'avv. Roberto Ascarelli, per Galaverni Romeo.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1963, il Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri, componenti la Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie municipalizzate della detta città, ed i componenti, inoltre, la Giunta comunale, per avere i primi deliberato emolumenti che si affermava non spettanti al dott. Aleotti Alberto, direttore generale dell'Azienda, e per avere, i secondi, approvato o preso atto delle relative delibere, sollevava la questione della legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44;
che nell'ordinanza si assumeva che questa legge violerebbe il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in privos lata, creerebbe una posizione personale e privilegiata di carriera al nominato dott. Aleotti;
che, rinviati gli atti a questa Corte, l'ordinanza veniva, ai sensi di legge, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata;
che si costituiva in giudizio il solo Galaverni, col patrocinio dell'avv. Roberto Ascarelli, il quale, con le deduzioni, con memoria e nella discussione orale, ha sostenuto, in via principale, la inammissibilità della questione proposta per assoluta irrilevanza di essa ai fini della risoluzione del giudizio principale, e, nel merito, la infondatezza;
Considerato che, sul punto pregiudiziale della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44, quale presupposto necessario ed indispensabile, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la definizione del giudizio contabile in corso, il Consiglio di Prefettura non ha sufficientemente motivato. Ha bensì affermato la rilevanza della dichiarazione di illegittimità della citata legge, ma ha trascurato di considerare, in relazione alla natura formale del giudizio di responsabilità di cui é investito, quale effetto possa avere una tale eventuale dichiarazione sul giudizio stesso;
che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio di Prefettura;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 1964.