SENTENZA N. 33
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1963 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 6 marzo 1963, emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Il Tribunale ha rilevato che per effetto dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia é stato esteso ad una nuova categoria di lavoratori, quella dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'uopo l'art. 6 della citata legge ha disposto la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione speciale per le pensioni da corrispondere alla nuova categoria.
Ha quindi osservato il Tribunale che tra gli scopi istituzionali di tale gestione non é previsto quello di provvedere all'onere delle prestazioni di assistenza malattia ai nuovi pensionati. Dal mancato inserimento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel sistema mutualistico previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia come pure dalla mancata attribuzione alla gestione speciale dell'onere relativo all'assistenza malattia non deriverebbe però - ad avviso del Tribunale - la mancanza del diritto a tale assistenza per la nuova categoria di pensionati. E ciò non soltanto perché la loro esclusione sarebbe in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, ma anche perché l'esistenza di tale diritto, - che discende direttamente dallo status di pensionato del lavoro - non si può far dipendere dall'esistenza o dalla mancanza dei mezzi finanziari necessari per assicurarlo. Né può inoltre riconoscersi tale diritto, ed imporre l'onere che esso comporta, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia istituito per i pensionati di invalidità e vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, dato che nessun contributo viene versato a tale Fondo dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Secondo il Tribunale quindi l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dovrebbe considerarsi incostituzionale per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa derivante (per effetto del coordinamento degli artt. 1 della legge n. 692 e 1 della legge n. 1047) dalla estensione dell'assistenza malattia alle nuove categorie di pensionati.
L'ordinanza di rinvio, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 7 giugno 1963, deduzioni ampiamente sviluppate con la memoria depositata il 9 gennaio 1964.
In via preliminare - osserva l'Avvocatura - non é addirittura ipotizzabile un contrasto tra la disposizione dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione proprio in considerazione del contenuto normativo della legge in esame.
Ed invero, l'art. 6, che fa seguito all'art. 1 della legge n. 1047 nel quale é stabilita la estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si limita ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale a carattere autonomo con lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza stabilito, per la prima volta, dalla legge stessa.
L'art. 6 non dispone di per sé - né esplicitamente né implicitamente - nuove o maggiori spese oltre quelle già previste in bilancio; mentre la esigenza costituzionale é, invece, soddisfatta, dall'art. 11 della stessa legge col quale é stato disposto che all'onere delle pensioni posto a carico della Gestione speciale si provveda col contributo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.
L'art. 6, quindi, non può, in sé considerato, essere in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
A parte ciò la questione sarebbe comunque manifestamente infondata posto che l'unico scopo che il legislatore ha voluto perseguire con la emanazione della legge n. 1047 del 1957 é stato quello di estendere ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, obbligo al quale gli appartenenti alle dette categorie non erano stati fin allora sottoposti "non essendo dei prestatori d'opera subordinati".
Per quanto riguarda invece l'assistenza malattia, l'art. 1 della legge n. 692 del 1955 ha concesso tale diritto - seguendo un criterio di realizzazione graduale di tale forma di assistenza - al settore del rapporto di lavoro dipendente, a quel settore, cioè, che era coperto dalla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e dalle altre forme sostitutive di essa.
Palesemente errato é, dunque, secondo l'Avvocatura, il presupposto del Tribunale circa l'applicazione automatica dell'art. 1 della legge n. 692 del 1955 alla speciale gestione per la assicurazione della invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti ed assimilati; e, conseguentemente, altrettanto palesemente errato é il "coordinamento" della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, con la precedente legge n. 692 del 1955.
Ed infatti la legge del 1955 sull'assistenza malattia ai pensionati si riferisce ai lavoratori dipendenti, la legge del 1957 a determinate categorie di lavoratori autonomi; per concedere a costoro oltre la pensione anche l'assistenza malattia dopo il pensionamento occorre un apposito provvedimento legislativo, così come é stato fatto per gli artigiani pensionati con la recente legge 27 febbraio 1963, n. 260.
L'Avvocatura ha perciò concluso per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del Tribunale di Siena.
Considerato in diritto
Il Tribunale, basandosi sul presupposto che i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni pensionati abbiano diritto all'assistenza di malattia, ha sottoposto alla Corte la seguente questione di legittimità costituzionale: se l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, posto in relazione con l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sia in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa derivante dall'estensione dell'assistenza di malattia alla nuova categoria di pensionati di invalidità e vecchiaia.
Posta in questi termini, la questione non é fondata.
L'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si limita ad istituire presso l'I.N.P.S. una Gestione speciale autonoma per le pensioni da corrispondere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'ordinanza non ritiene compreso tra gli scopi di tale Gestione quello di provvedere per l'assistenza di malattia alla nuova categoria di pensionati. E allora non si vede né come l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, possa essere messo in relazione con l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati, né come possa essere in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa occorrente per tale assistenza.
L'esigenza costituzionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova spesa postula che tale spesa sia stata autorizzata e l'ordinanza espressamente rileva che, mentre con l'art. 5 della legge n. 692 del 1955 fu posta a carico del Fondo adeguamento pensioni anche la spesa per la assistenza di malattia ai lavoratori pensionati, con l'art. 6 della legge n. 1047 del 1957 é stata posta, invece, a carico della Gestione autonoma soltanto la spesa per il trattamento di pensione ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. É chiaro quindi che occorreva provvedere solo ai mezzi per il pagamento delle pensioni e a ciò la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ha provveduto con le disposizioni contenute negli artt. 11 e 21;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 1964.