Ordinanza n. 17 del 1964
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ORDINANZA N. 17

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1963 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Del Cimmuto Angelo e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale dell'Aquila fra Del Cimmuto Angelo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Pescocostanzo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il servizio militare da lui prestato nel periodo 1915-1920, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti pensionistici;

che si assumeva in giudizio dalla difesa di Del Cimmuto la illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata col porre il divieto della computabilità del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti pensionistici potesse essere considerata norma di attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento tra questa e la legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione rinviandone in conseguenza la risoluzione alla Corte costituzionale;

che nel procedimento dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che la difesa dell'I.N.P.S. , dopo aver rilevato come la materia disciplinata dalla norma impugnata sia stata successivamente sostituita e confermata dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha osservato che si rendeva necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 in relazione alla sopravvenuta norma dell'art. 10 della legge n. 55 del 1958;

che la difesa del Del Cimmuto ha, dal canto suo, sostenuto che il problema della legittimità costituzionale della norma impugnata permane ancorché la materia da essa considerata sia stata successivamente regolata dalla nuova norma di legge;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata é applicabile al rapporto controverso;

che nel caso in esame tale accertamento é mancato in quanto il Tribunale ha omesso di esaminare se la controversia potesse essere decisa in base alla disposizione contenuta nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55, disposizione che si assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del precedente decreto legislativo delegato;

che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al Tribunale per l'esame della rilevanza;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale dell'Aquila.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 1964.