Ordinanza n. 10 del 1964
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ORDINANZA N. 10

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 12 giugno 1963 della Corte di assise di Novara nel procedimento penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963;

2) 23 aprile 1963 del Pretore di Palermo, nel procedimento penale a carico di Calì Vincenza ed altro, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963;

3) 5 luglio 1963 del Tribunale di Bari, nei procedimenti penali a carico di Passarelli Giuseppe ed altri, De Marzo Michele ed altri, De Michele Domenico ed altro, iscritte ai nn. 183, 184 e 185 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963;

4) 21 settembre 1963 del Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale a carico di Di Graci Michele ed altro, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963;

5) 27 maggio 1963 del Tribunale di Brindisi, nel procedimento penale a carico di Landa Giuliano ed altri, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette é stata proposta, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo (o primo capoverso), del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al Procuratore generale della Corte di appello la facoltà di disporre che a carico di imputati minori si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni;

che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico dei primi;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che con l'ordinanza n. 198 é stata proposta anche questione di legittimità costituzionale del secondo capoverso dell'art. 9 predetto, e che ad esso fa esplicito riferimento la ricordata sentenza n. 130, nel suo dispositivo, comprendendolo nella illegittimità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sollevata come in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 1964.