Sentenza n. 167 del 1963
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SENTENZA N. 167

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1962 dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e Antonino contro l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento di contenzioso tributario vertente tra i signori Natale e Antonino Costantino e l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria, la Commissione distrettuale per le imposte dirette di quella città, con ordinanza del 23 giugno 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, osservando che, mentre l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e prorogato con la legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi degli stabilimenti industriali nuovi o ampliati, trasformati o riattivati nelle varie Provincie, comprese quelle della Sicilia, senza distinzione circa la natura degli stabilimenti esentati, il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana, nel determinare in concreto gli stabilimenti ammessi al beneficio della esenzione, esclude quelli relativi alla pastificazione, apportando così alla legge restrizioni da questa non consentite. Il che sembra contrastare con l'art. 117 della Costituzione.

L'ordinanza é stata notificata il 17 gennaio 1963, comunicata il 4 marzo successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 marzo 1963, n. 87, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile successivo, n. 19.

Nel giudizio davanti alla Corte la parte privata non si é costituita. É intervenuto, invece, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nell'atto di intervento depositato il 29 marzo 1963, e nelle successive deduzioni, depositate il 10 ottobre successivo, ricordato che la questione di legittimità costituzionale in via incidentale può essere promossa soltanto in relazione a disposizioni di legge, statale o regionale, o di atti aventi forza di legge, rileva che nella specie la questione é inammissibile, avendo per oggetto le disposizioni di un provvedimento amministrativo, qual é appunto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 4 maggio 1954, n. 2.

La natura amministrativa del provvedimento, analogo ai successivi decreti 10 aprile 1959, n. 6, e 8 giugno 1962, n. 1, sarebbe stata anche implicitamente già riconosciuta dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 39 del 9 giugno 1960, accogliendo il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, annullò il ricordato decreto del Presidente della Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6.

Ma anche a prescindere da tale rilievo, la questione sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione sarebbe infondata, perché la citata disposizione sarebbe applicabile alle Regioni a statuto ordinario e non a quelle a statuto speciale, per cui una sua eventuale violazione da parte degli organi regionali siciliani sarebbe costituzionalmente irrilevante.

 

Considerato in diritto

 

L'eccezione di inammissibilità é fondata.

Il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, é un atto che non ha né forma né forza di legge.

L'Assemblea regionale non ha conferito alcuna delega di funzioni legislative all'organo esecutivo: delega che, del resto, non sarebbe stata legittima. La legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ha demandato al Presidente la determinazione delle categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Tale determinazione non pone in essere un esercizio di potere legislativo.

E pertanto, poiché l'atto denunziato non riveste carattere legislativo né nella sua forma né nella sua sostanza, esso é sottratto al sindacato di questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, contenente l'elenco delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7 dicembre 1953, n. 61, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

ANTONINO PAPALDO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1963.