SENTENZA N. 162
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1962 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Guidotti Vittoria, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Guidotti Vittoria davanti al Pretore di Sampierdarena la difesa dell'imputata eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La norma impugnata, secondo la difesa della Guidotti, prevedendo particolari limiti e termini nella procedura di oblazione concernente le contravvenzioni in materia di assicurazione obbligatoria, eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della citata legge n. 218.
Questa norma contiene la delega al Governo di emanare, in conformità dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge n. 218, oltre che norme transitorie e di attuazione, norme intese a coordinare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione sociale con quelle contenute nella legge stessa e a raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia. Per il pagamento delle somme stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per la definizione delle domande di oblazione, la norma impugnata prevede un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione adottata dall'Istituto.
Decorso questo termine, il procedimento penale, sospeso in seguito alla domanda di oblazione, riprende il suo corso ed il contravventore non può più avvalersi del beneficio dell'oblazione.
Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con ordinanza del 14 novembre 1962, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sul n. 60 della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1963.
Non vi é stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
Si é sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in quanto si é ritenuto che questa norma, col prevedere particolari limiti e termini in ordine alla procedura di oblazione per le contravvenzioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, avrebbe ecceduto i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
La questione non é fondata. In virtù della delega di cui all'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha la finalità di coordinare le norme per la procedura di oblazione concernente le contravvenzioni in materia di assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti con tutte le norme analoghe relative alle altre forme di assicurazione obbligatoria. L'art. 24 della legge n. 218 non prevede alcun termine per il pagamento da parte del contravventore della somma fissata per l'oblazione, ma termini del genere sono invece previsti da talune altre disposizioni preesistenti: l'art. 143 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, che ne fissa la misura in dieci giorni; e l'art. 112 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che lascia invece all'Istituto di previdenza di stabilire di volta in volta il termine per il pagamento.
Pertanto non può ravvisarsi alcun eccesso di delega nella disposizione impugnata, la quale, in sede di coordinamento di quelle norme, e in attuazione dello scopo fissato dalla legge delega, si é limitata a riprodurre la previsione del termine e a fissarne la misura in maniera uniforme per tutte le specie di assicurazione obbligatoria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza del 14 novembre 1962, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
BIAGIO PETROCELLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1963.