ORDINANZA N. 159
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civ., promossi con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra Corazza Luigi e Quaglia Maria e 20 aprile 1963 del Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra Bignardi Celestino e Marcandoro Maria, iscritte ai nn. 153 e 113 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica rispettivamente n. 201 del 27 luglio 1963 e n. 167 del 22 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, con le ordinanze predette, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti;
che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione é stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civ., sollevata come in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
MICHELE FRAGALI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1963.