Ordinanza n. 153 del 1963
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ORDINANZA N. 153

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette - Sezione 1 - di Napoli su ricorso di Piromallo Angelica contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette - Sezione 1 - di Napoli, nella predetta ordinanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 114 del 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che la motivazione di detta sentenza n. 114 del 1963 vale anche rispetto all'art. 70 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la precedente decisione va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE BRANCA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1963.