Ordinanza n. 149 del 1963
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ORDINANZA N. 149

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 27 ottobre 1962 del giudice istruttore del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Rosario ed altri, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;

2) 19 dicembre 1962 del Pretore di Spezzano della Sila nel procedimento penale a carico di Mangone Pasquale ed altri, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;

3) 29 ottobre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Nigri Maria Teresa, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;

4) 27 ottobre 1962 del Pretore di Stradella nel procedimento penale a carico di Lorusso Vincenzo ed altre, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1963;

5) 18 gennaio 1963 del Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Ferruglio Romeo ed altro, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963;

6) 1 dicembre 1962 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Romano Vincenzo ed altri, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963;

7) 23 febbraio 1963 del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Fenghi Giovanni ed altri, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963;

8) 15 marzo 1963 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Bechi Bruno ed altri, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963;

9) 18 marzo 1963 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Rifugi Walter ed altri, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;

10) 8 marzo 1963 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento penale a carico di Marchetta Giovanni ed altro, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;

11) 25 marzo 1963 del Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Dal Fabbro Pietro ed altro, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;

12) 14 dicembre 1962 del Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Valzano Gerardo ed altro, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;

13) 5 aprile 1963 del Tribunale di Rieti nel procedimento penale a carico di Di Brigida Domenico ed altro, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;

14) 16 aprile 1963 del Tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Carbone Carlo ed altri, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;

15) 15 marzo 1963 del Pretore di Andria nel procedimento penale a carico di Rella Riccardo ed altro, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1 giugno 1963;

16) 13 marzo 1963 della Corte di assise di Treviso nel procedimento penale a carico di Gabrielli Fioravante ed altri, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1 giugno 1963;

17) 14 dicembre 1962 del Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bruschi Luciano ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1 giugno 1963;

18) 25 marzo 1963 del Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Aldeghi Bruno Eliseo ed altri, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 dell'8 giugno 1963;

19) 23 novembre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Balsano Rosa ed altra, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

20) 23 novembre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Mattiolo Franca ed altro, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

21) 4 marzo 1963 del Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Saporito Giuseppe ed altri, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 13 luglio 1963;

22) 22 maggio 1963 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Fatai Roberto ed altri, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

23) 19 aprile 1963 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Carovana Giuseppe ed altro, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

24) 21 maggio 1963 del Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Garosi Secondo, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

25) 8 aprile 1963 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Mazza Dino ed altri, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 6 luglio 1963;

26) 8 aprile 1963 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Falsetti Camillo ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 13 luglio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con tutte le ordinanze suddette, é stata o esplicitamente o sostanzialmente proposta, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo (o primo capoverso) del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al Procuratore generale della Corte di appello la facoltà di disporre che a carico di imputati minorenni si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni;

Considerato, infatti, che nel dispositivo dell'ordinanza n. 97 erroneamente viene fatto riferimento soltanto all'ultimo comma (che é il terzo) dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, che non contiene una determinazione autonoma, in quanto nel contesto appare invece rilevato che la facoltà del Procuratore generale impedisce "di determinare preventivamente il giudice competente, in violazione del diritto del cittadino alla certezza preventiva del giudice che la Costituzione intende garantire";

che malgrado la generica indicazione dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, contenuta nelle ordinanze nn. 81 e 107, chiaramente si deduce dalla motivazione che il giudicante si é riferito non all'art. 9 nel suo complesso, ma al secondo comma, ultima parte, di esso, in quanto la prima ordinanza rileva che l'art. 9 citato, con le alternative previstevi, pregiudica il diritto del cittadino alla anticipata non dubbia conoscenza del giudice competente e la seconda fa riferimento alla facoltà di stralcio del Procuratore generale;

Considerato che questa Corte, con la

sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico dei primi;

Considerato che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione), e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Considerato che, con l'ordinanza n. 77, é stata proposta anche questione di legittimità costituzionale del secondo capoverso dell'art. 9 predetto e che la ricordata sentenza n. 130, nel suo dispositivo, fa esplicita citazione del suo contenuto comprendendolo nella illegittimità da essa dichiarata;

Considerato che, con le ordinanze nn. 25, 86, 111, 129, 130 e 131, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, ultima parte, pure in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e che la questione deve ritenersi assorbita dalla dichiarazione di illegittimità pronunziata per violazione di altro articolo della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata come in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1963.