Ordinanza n. 147 del 1963
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ORDINANZA N. 147

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 marzo 1963, recante "Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino, ed alla legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9 marzo 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 il Giudice relatore Nicola Jaeger;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento agli artt. 92 e 93, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Silvestri, con deduzioni depositate il 6 aprile 1963;

che, con atto del 23 agosto 1963, depositato in cancelleria il 3 ottobre dello stesso anno, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia é stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo é da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

NICOLA JAEGER, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.