ORDINANZA N. 146
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza 23 aprile 1963 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero Salvatore, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 15 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, atto depositato il 27 maggio 1963, con cui si chiede che la questione sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si é costituito;
Ritenuto che l'ordinanza prospetta un contrasto del richiamato art. 2 con gli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della Costituzione, in quanto le limitazioni all'esercizio del diritto di libertà di circolazione e di soggiorno, garantito dall'art. 16, non possono essere adottate senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, prescritto dall'art. 13 in ordine a tutte le forme di restrizione della libertà personale, fra le quali va annoverata quella che afferisce al divieto di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, e senza alcuna instaurazione di contraddittorio nei confronti del cittadino, il cui diritto a difendersi é garantito dall'art. 24 della Costituzione;
Considerato che sulla questione relativa ad un contrasto tra l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e gli artt. 13 e 16 della Costituzione questa Corte con le sentenze 21 giugno 1960, n. 45, e 13 dicembre 1962, n. 126, e con le ordinanze 8 novembre 1960, n. 65, e 20 marzo 1962, n. 23, si é dichiarata per l'infondatezza;
che la questione relativa alla violazione delle richiamate norme, essendo stata nuovamente prospettata negli stessi sensi e con gli stessi motivi non accolti dalla Corte, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che uguale dichiarazione deve essere fatta per l'altra questione, che é nuova, relativa alla violazione dell'art. 24. Dato che il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere amministrativo, non dà luogo a violazione dell'art. 24 una disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa, garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei procedimenti giurisdizionali;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
ANTONINO PAPALDO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.