ORDINANZA N. 145
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1963 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Bartoli Cesare e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nessuna della parti si é costituita in giudizio;
Consideratto che questa Corte, con la
sentenza n. 124 del 9 luglio 1963, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;che per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Tribunale di Trento in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.