ORDINANZA N. 142
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, promossi con ordinanze emesse il 10 dicembre 1962 dal Pretore di Genova nei procedimenti penali a carico di Borghi Sauro e Marchesi Giuseppe, iscritte ai nn. 29 e 30 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che, con due ordinanze del Pretore di Genova in data 10 dicembre 1962, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione;
che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 febbraio 1963;
che, in questa sede, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che, con
sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
ANTONIO MANCA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.