ORDINANZA N. 138
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile promosso con ordinanza 8 marzo 1963 del Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi Teresa, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, con la ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti;
che questa Corte, con la
sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;che, con la ordinanza sopra menzionata, la questione é stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
MICHELE FRAGALI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.