Ordinanza n. 137 del 1963
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ORDINANZA N. 137

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 13 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di Izzo Silvestro ed altri, Urzillo Andrea ed altri, Iapicca Arcangelo ed altri, iscritte ai nn. 68, 69 e 87 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963 e n. 132 del 18 maggio 1963;

2) 16 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Paganelli Valiardo, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze suddette, é stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, nel senso che la facoltà insindacabile concessa da tale norma al Procuratore generale di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria contrasta con il dettato dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;

che questa Corte, con la

sentenza n. 110 del 22 giugno 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale, sollevata dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Napoli e di Milano, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.