ORDINANZA N. 137
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 13 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di Izzo Silvestro ed altri, Urzillo Andrea ed altri, Iapicca Arcangelo ed altri, iscritte ai nn. 68, 69 e 87 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963 e n. 132 del 18 maggio 1963;
2) 16 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Paganelli Valiardo, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;
Considerato che, con le ordinanze suddette, é stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, nel senso che la facoltà insindacabile concessa da tale norma al Procuratore generale di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria contrasta con il dettato dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
che questa Corte, con la
sentenza n. 110 del 22 giugno 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale, sollevata dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Napoli e di Milano, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE
MICHELE FRAGALI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.