Ordinanza n. 136 del 1963
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ORDINANZA N. 136

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma primo, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice, promosso, con ordinanza 8 giugno 1962, dal Pretore di Prizzi nel procedimento penale a carico di Canestro Salvatore, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con la ordinanza suddetta, si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 509, comma primo, del Cod. proc. penale, in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice, per violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

che, con sentenza del 6 giugno 1963, n. 90, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di procedura penale sotto il riflesso che la violazione eccepita resta esclusa se si coordina l'art. 170 con l'art. 509, poiché la disposizione dell'art. 170 non può trovare applicazione quando l'irreperibilità é accertata in relazione al cosidetto procedimento monitorio;

che la suddetta sentenza ha valore sia che si deduca la illegittimità costituzionale dell'art. 170 del Cod. proc. penale, quando le forme di notificazioni ivi prescritte trovino applicazione nel processo monitorio, sia che si deduca la illegittimità dell'art. 509, primo comma, dello stesso Codice, quando la notificazione del decreto penale debba avvenire a norma dell'art. 170 del Cod. proc. penale;

che, pertanto, il Pretore di Prizzi, con la sua ordinanza, denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma primo, del Cod. proc. penale, solo in relazione all'art. 170, terzo comma, dello stesso Codice, sostanzialmente non ha proposto una questione nuova;

che non viene prospettato alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma primo, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice, promossa dal Pretore di Prizzi, in riferimento al, l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.