Sentenza n. 121 del 1963
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SENTENZA N. 121

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128, commi primo, secondo, terzo e quarto del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 247 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1962 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe ed altri, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Lamperti Giuseppe e altri il Pretore di Rovato con ordinanza del 10 ottobre 1962 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 128 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e di conseguenza dell'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La norma impugnata - si osserva nell'ordinanza di rinvio emanata in tempi ormai lontani ed in un clima politico diverso dall'attuale, dispone che ogni operazione, all'ingrosso o al minuto, compiuta da commercianti di cose antiche o usate (art. 126 del T.U.) o dai commercianti di oggetti preziosi, dai cesellatori, dagli incastratori di pietre preziose e da esercenti industrie affini, deve essere annotata in un registro giornaliero, nel quale devono risultare le generalità del venditore e dell'acquirente, la data, la specie della merce ed il prezzo. Di conseguenza non si possono compiere le operazioni suddette se non con persone provviste di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento.

La ratio della norma era quella di dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose di valore, al fine evidente di reprimere le ricettazioni e gli incauti acquisti e di scoraggiare, sia pure indirettamente, il furto degli oggetti di valore.

Ora, mentre l'ultimo comma dell'art. 128 non merita censura in quanto esonera l'esercente dal rispetto del termine di dieci giorni prima di alterare o alienare cose preziose quando siano state acquistate dal fabbricante o all'asta pubblica, i precedenti quattro commi dello stesso articolo, nell'imporre al cittadino che acquisti un oggetto prezioso nuovo da commerciante autorizzato, l'obbligo di dimostrare la propria identità, o all'esercente di registrare la compravendita nell'apposito registro, appaiono assurdi ed eccessivi.

Tale restrizione del diritto alla libertà economica, infatti, non égiustificata da alcun motivo di utilità sociale; non solo, ma suona offesa alla libertà ed alla dignità della persona.

Ma l'art. 128 contrasterebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, assoggettando ad unica ed indiscriminata disciplina situazioni che lo stesso legislatore considera diverse.

Il legislatore del 1931, sottoponendo indiscriminatamente, e senza alcuna ragione, tutte le operazioni economiche che avvengono nel campo del commercio dei preziosi ad un'unica disciplina, arreca un grave intralcio a questo settore commerciale, tanto che lo stesso Ministero dell'interno, con circolare 28 luglio 1953, ribadita in data 29 luglio 1960, ha disposto - in contrasto con quanto dispone la legge - la registrazione delle sole operazioni di oggetti preziosi nuovi acquistati da privati e degli oggetti antichi o usati, da chiunque acquistati.

L'ordinanza é stata notificata e comunicata, rispettivamente, nei giorni 21 novembre 1962 e 23 ottobre dello stesso anno, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 dicembre successivo.

Nessuno si é costituito in questa sede.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sollevata con l'ordinanza di rimessione si riferisce esclusivamente al commercio di oggetti preziosi nuovi. Soltanto sotto tale aspetto deve essere esaminata la legittimità dei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione.

L'esame deve avere per oggetto la norma della legge e non anche quella dell'art. 247 del regolamento di esecuzione, non rientrando nella competenza della Corte il sindacato sugli atti non aventi forza di legge.

2. - La ratio della norma contenuta nell'art. 128 é quella di controllare la circolazione delle cose di valore, al fine di reprimere il commercio clandestino di esse quando provengano da attività criminose ed al fine di contribuire alla prevenzione ed alla scoperta di tali attività. Trattandosi di norma contenuta nella legge di pubblica sicurezza tra quelle dettate per disciplinare l'attività di alcune classi di rivenditori, tale disciplina non ha intenti di carattere economico o fiscale né di carattere (in senso lato) valutario. La legittimità della norma dell'art. 128, nei limiti nei quali la questione é stata sollevata, deve essere, quindi, esaminata in relazione ai fini di pubblica sicurezza che ne costituiscono la sola base.

Giova ricordare che, per quanto consta, la indicazione degli oggetti preziosi "nuovi" si trova per la prima volta, in atti ufficiali, nella circolare del 1 giugno 1930 del Ministero dell'interno, emanata in riferimento all'art. 129 del precedente T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (disposizione conforme a quella dell'articolo 128 del T.U. del 1931 ora vigente).

Premesso che "potrebbe dubitarsi se, ai fini di polizia, sia assolutamente indispensabile che sul registro prescritto dall'art. 129 della legge di pubblica sicurezza figurino le operazioni di acquisto o di vendita di oggetti nuovi, che evidentemente - appunto perché nuovi - non possono essere compendio di reato", il Ministero avvertiva "che possono ritenersi soddisfatte le esigenze di pubblico interesse, cui provvedono gli artt. 129 della legge di pubblica sicurezza e 262 del regolamento relativo (art. 247 del regolamento ora vigente), con l'annotazione sul registro, prescritta dai detti articoli, soltanto delle operazioni di compravendita di oggetti usati".

La nozione di oggetto prezioso "nuovo", quale é presupposta in quella circolare e nelle successive di cui si dirà in seguito, e quale é delineata nell'ordinanza di rimessione, non é fondata su concetti fisici ed economici, bensì su concetti giuridici.

Una pietra preziosa può essere sempre nuova e splendente anche dopo anni ed anni di uso. Oggetti preziosi possono restare, per tempo più o meno lungo, nuovi nonostante l'uso; oggetti preziosi nuovi potrebbero essere stati rubati in una gioielleria e messi in circolazione senza alcun previo uso; lo stesso può accadere per oggetti acquistati e rivenduti prima dell'uso: cosa che può accadere più facilmente nel caso di compra con pagamento rateale del prezzo. In questi ed in altri casi l'oggetto messo in circolazione può avere tutte le caratteristiche della novità; tuttavia esso non può essere considerato nuovo ai fini dell'interpretazione e dell'esame di legittimità dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza.

Oggetto nuovo, a quei fini, é quello che sia stato formato per la prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando la trasformazione, sia stata così radicale da mutarne il precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito di licenza a norma del primo comma dell'art. 127 della stessa legge e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno tale licenza o tra uno di essi ed un soggetto non munito di licenza, purché costui abbia la veste di acquirente. Se invece egli abbia una veste diversa, lo scambio dell'oggetto da lui ceduto e gli scambi successivi devono essere considerati come scambi di oggetti usati, anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed economico. Per adoperare un termine non giuridico ma di uso comune, si può dire che la merce é di "seconda mano", in quanto non proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a tale commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato acquirente, ha perduto il suo carattere di "oggetto nuovo".

Deve, pertanto, considerarsi usato l'oggetto prezioso che, quali che siano la sua caratteristica fisica ed il suo valore economico, sia stato rimesso in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attività criminosa.

3. - Per quanto si riferisce al denunziato contrasto dell'art. 128 con l'art. 41 della Costituzione, é da rilevare che, mentre é palese la ragione di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attività criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, nessuna utilità sociale collegata ai fini della polizia di sicurezza giustifica la disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 128 quando si tratti di cose nuove nei sensi sopra specificati.

Non é giustificato pretendere che per comprare cose preziose nuove da un commerciante che ne abbia licenza si debba esibire un documento di riconoscimento e non é giustificato il sistema di annotazioni che la legge impone per le stesse operazioni. Questo sistema limita gravemente l'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, i quali, se non fossero intervenute le circolari ministeriali delle quali si é anticipato un cenno, avrebbero risentito una notevole diminuzione di affari con pregiudizio economico per essi e per la collettività. Ed anche i privati acquirenti patirebbero una non necessaria menomazione della loro libertà, se dovessero assoggettarsi a formalità così pesanti e così lesive di quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica.

Ora, per quanto si riferisce alla polizia di sicurezza, che é l'unico aspetto sotto cui la situazione deve essere esaminata nella presente controversia, mancano completamente le ragioni per imporre questo aggravio agli operatori economici e questa limitazione ai privati acquirenti.

4. - Sussiste anche la violazione del principio di eguaglianza.

Non si può imporre ad una categoria di esercenti una disciplina particolare e più rigorosa di quella stabilita per le categorie similari, quando non sia giustificata da particolari ragioni, che, come si é detto, nel caso attuale risultano inesistenti.

Una riprova significativa di tale inesistenza emerge dalla circolare ministeriale del 1930, alla quale fecero seguito quella del 16 maggio 1933, successiva al nuovo T.U. del 1931, e quelle del 28 luglio 1953 e 29 luglio 1960, posteriori alla Costituzione, con le quali il Ministero dell'interno ha dato istruzioni agli uffici dipendenti di attenuare la disciplina dettata dall'art. 128 quando trattisi di oggetti preziosi nuovi. Non certo per il loro effetto giuridico, che é nullo di fronte all'imperatività del precetto munito di sanzione penale, ma per il loro valore per così dire sintomatico, quelle circolari sono la schietta testimonianza - espressa univocamente nel corso di un trentennio sotto climi politici diversi - del disagio degli uffici della polizia di fronte ad una norma che appariva sproporzionata rispetto ai fini per i quali era stata dettata.

5. - In quasi tutte le non poche sentenze pronunziate in ordine a disposizioni della legge di pubblica sicurezza, la Corte ha ritenuto di auspicare una revisione dei testi, specie nei riguardi delle disposizioni parzialmente dichiarate illegittime o nei riguardi di quelle rispetto alle quali la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale era subordinata ad una determinata interpretazione conforme alla Costituzione.

Anche nel caso presente, di fronte a un'altra norma che si aggiunge alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza che hanno perduto la loro originaria integrità testuale, l'auspicio di una revisione sistematica di detta legge in senso conforme alla Costituzione si presenta necessario.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

ANTONINO PAPALDO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1963.