Ordinanza n. 99 del 1963
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ORDINANZA N. 99

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHLARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice proc. civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 4 dicembre 1962 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Gordini Erminia e Plachesi Pietro, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dal Pretore di Nicastro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notaro Renata ed altri e la "Società Radio Allocchio Bacchini", iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

3) ordinanze emesse il 3 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Carucci Giacomo e Domenico Lucernoni Elio, iscritte ai nn. 47 e 48 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1963;

4) ordinanza emessa il 15 gennaio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Furgiuele Marcello e Cirilli Natale, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963;

5) ordinanza emessa il 9 febbraio 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonaposta Piera e Formicola Raffaella, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la

sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione é stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile sollevata dalla Corte d'appello di Bologna e dai Pretori di Nicastro e di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.