Sentenza n. 96 del 1963
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SENTENZA N. 96

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1962 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Salsiccia Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salsiccia Pasquale;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile vertente fra Salsiccia Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 giugno 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Dall'ordinanza si rileva che il Salsiccia, il quale usufruisce di pensione per la vecchiaia ed ha già ottenuto un primo supplemento di pensione per i contributi versati dal 1952 al 1955, chiede un secondo supplemento per i contributi versati successivamente al 1956.

Avendo l'I.N.P.S. eccepito che il nuovo supplemento non é dovuto per il disposto del penultimo capoverso dell'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, il quale esclude che i contributi versati dopo la liquidazione del primo supplemento diano diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione, il Salsiccia ha dedotto l'illegittimità costituzionale di detta norma.

Con l'ordinanza suindicata il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione in quanto con la impugnata norma sarebbero stati violati i limiti della delega legislativa concessa dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e, considerata la rilevanza della questione ai fini del giudizio in corso, ha ordinato la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Nel presente giudizio, si é costituito soltanto il Salsiccia rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini. Nelle deduzioni depositate in cancelleria, il Salsiccia adduce che, nell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, é costante la corrispettività fra premio pagato e prestazione corrisposta, e conseguentemente, al principio della utilizzazione di tutti i contributi versati, non poteva derogare il legislatore delegato ad emanare soltanto norme di attuazione o di coordinamento.

 

Considerato in diritto

 

In pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, la quale stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questo, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi" (art. 4); che "con effetto dal 1 luglio 1962" é abrogato l'art. 21 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818 (art. 23); e che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare" (art. 26).

Occorre conseguentemente che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se quindi sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con la ordinanza del 30 giugno 1962.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.