ORDINANZA N. 69
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per l'Ente di riforma.
Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1962, notificata il 30 giugno 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962, n. 203, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, con cui il sig. Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni, siti in agro di Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;
che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo l'esproprio li hanno venduti al sig. Natale Gemmati, attuale rivendicante nel giudizio di merito;
che, nel giudizio presso questa Corte, si é costituita la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, occorre accertare se fra i terreni venduti il 9 ottobre 1954 dalle signore Pastore e Perniola all'attuale rivendicante, sig. Gemmati, e, a quanto pare, segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 26 e 27, rientrano anche i terreni rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e segnati in catasto allo stesso foglio 7, ma sotto la part. 25 e 14;
che occorre, inoltre, stabilire se l'usucapione trentennale a beneficio delle due danti causa Pastore e Perniola era già maturata al 15 novembre 1949, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei termini sanciti dalle leggi di guerra;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1963.