Sentenza n. 60 del 1963
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SENTENZA N. 60

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, promosso con deliberazione emessa il 20 agosto 1962 dal Consiglio comunale di Grottaminarda su ricorso di Romano Giovanni, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nell'occasione dell'esame di un ricorso proposto da Romano Giovanni in ordine ad operazioni elettorali, il Consiglio comunale di Grottaminarda, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rimetteva a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, in base al quale, ove in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, occorre fare o ripetere la votazione soltanto se il voto degli elettori di quelle sezioni influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.

2. - L'ordinanza veniva notificata il 23 agosto 1962 al Romano Giovanni ed il 17 settembre 1962 al Presidente del Consiglio dei Ministri; veniva comunicata il 20 settembre 1962 ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.

3. - Innanzi alla Corte non si sono costituite le parti private.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha escluso che sussista il dedotto contrasto, in conformità a precedenti sentenze di questa Corte, nelle quali é stato negato che esista una norma o un principio il quale imponga agli elettori di esprimere il voto nello stesso tempo ed é stato precisato che il principio dell'eguaglianza del voto riguarda la sua espressione e non il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato, che dipende esclusivamente dal sistema adottato dalla legge ordinaria.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre osservato che la rinnovazione parziale delle elezioni, nel caso contemplato dalla norma denunciata, mira ad evitare che si tolga efficacia al voto di una parte degli elettori per causa estranea alla propria volontà e che la nullità di alcuni voti si estenda a quelli immuni da vizi e indipendenti dagli altri viziati, con il risultato di travolgere una valida manifestazione della maggioranza.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le elezioni parziali debbono svolgersi sulla base delle liste usate per l'elezione annullata, cosicché non si ha nemmeno il pericolo, mediante l'applicazione della norma contestata, che l'elezione complessiva risulti da atti di corpi elettorali non omogenei.

4. - All'udienza del 6 marzo 1963 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha insistito nelle proprie deduzioni d'intervento.

 

Considerato in diritto

 

Questa Corte ha già deciso (sentenza 3 luglio 1961, n. 43) che la Costituzione, quando, nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto é uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parità, restando esclusa l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.

La disposizione dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, denunciata dal Consiglio comunale di Grottaminarda, che oggi corrisponde a quella contenuta nell'art. 77 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, non viola la predetta norma di eguaglianza quando dispone che, nel caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la votazione si dovrà fare o ripetere limitatamente a tali sezioni e solo se il voto degli elettori ad esse assegnati influisca sull'elezione di alcuno degli eletti. La parità é garantita agli elettori con la disposizione della stessa legge che li ammette con eguali diritti alla votazione, e il risultato concreto di questa é valutato alla stregua della parità di valore di ciascun voto. Se il voto non si ritiene efficace quando irregolarità sono state commesse nel corso delle operazioni elettorali, ciò accade a garanzia del buon andamento di queste, non perché ad un voto si assegni un valore diverso da quello che si dà ad un altro.

La regola poi per la quale la votazione non si rinnova quando i voti inefficaci non influiscono sull'elezione di alcuno dei candidati corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, quello per cui la nullità di un atto non travolge il procedimento, ove il risultato di questo non dipenda esclusivamente dall'atto viziato; e non ha perciò nulla da vedere con la regola di parità del voto. Non si dà un maggior effetto ad alcuni voti, ma si utilizza la volontà espressa dalla maggioranza perché sulla sua formazione non hanno influito i voti non validi.

Analogamente non si può dire che contravvenga al principio di parità del voto il disporre che in casi di irregolarità la elezione si rinnovi soltanto nella sezione in cui queste si sono verificate: così statuendo, la legge non fa apprezzare le ripercussioni che le violazioni del procedimento elettorale hanno prodotte, e le ritiene di ordine limitato. Si obietta che la rinnovazione parziale delle elezioni falsa il risultato elettorale, perché fa esprimere ad un corpo elettorale diverso un voto suscettibile di modificare quello già manifestato; ma la giurisprudenza amministrativa ha giudicato che le elezioni parziali debbono svolgersi sulla base delle liste degli elettori usate al tempo della prima votazione, e questa interpretazione del sistema garantisce quell'uniformità della composizione del corpo elettorale, che si assume imposta dalla Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio comunale di Grottaminarda con deliberazione 20 agosto 1962 sulla legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, ora art. 77 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1963.