Sentenza n. 58 del 1963
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SENTENZA N. 58

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, promossi con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal giudice conciliatore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile in materia di lavoro tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, secondo il quale "non é consentito l'esercizio di alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre 1961, n. 232.

Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento civile tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, dal giudice conciliatore di Venezia, con ordinanza del 26 aprile 1962, regolar mente notificata e comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 28 luglio 1962.

Non vi é stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

Le due questioni, data l'identità dell'oggetto, vanno decise con unica sentenza. Le norme impugnate riguardano l'esercizio del patrocinio presso le Preture e presso gli uffici di conciliazione da parte di soggetti che, pur non essendo avvocati o procuratori esercenti, si trovino in possesso di determinati requisiti (notai, laureati in legge, studenti universitari che abbiano superato gli esami in talune discipline); ovvero, essendo in possesso di requisiti minori (licenza liceale, di istituto tecnico, licenza normale superiore, diploma di segretario comunale, ex funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie), abbiano conseguita l'abilitazione al patrocinio nei modi prescritti dall'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

La Corte ritiene infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Le disposizioni impugnate, nell'ammettere al patrocinio davanti alle Preture o agli uffici di conciliazione i soggetti sopra indicati, alle condizioni prevedute dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della citata legge 7 luglio 1901 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415, non sono in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Esse riguardano forme particolari di patrocinio, relative a giudizi davanti ai conciliatori, e, a date condizioni, anche davanti ai Pretori, nei quali é consentito che anche le stesse parti possono direttamente sostenere le proprie ragioni, e per cui non é richiesta una speciale preparazione tecnica. Tali forme di patrocinio possono ragionevolmente ritenersi non incluse fra quelle per cui l'art. 33 della Costituzione prevede l'esame di Stato.

Le stesse considerazioni possono valere, analogamente, per quella special forma di patrocinio consentita, davanti alle Preture del distretto di Corte di appello, ai laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori (art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Per questa categoria vale anche la considerazione che trattasi evidentemente di un'attività preparatoria e di tirocinio che precede il vero e proprio esercizio professionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

decidendo sui due giudizi riuniti di cui in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6,7,8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, proposta con le ordinanze del Pretore di Casoli e del conciliatore di Venezia, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.