Ordinanza n. 53 del 1963
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ORDINANZA N. 53

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e del D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, promossi con le seguenti ordinanze del Tribunale di Trapani:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1962, nei procedimenti penali riuniti a carico di Obiso Francesco, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1962, nei procedimenti penali riuniti a carico di Benizio Rosalia e Iovino Giuseppe Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1962, nel procedimento penale a carico di Rosselli Giovanni, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.

Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che nei procedimenti penali a carico di Obiso Francesco, Benizio Rosalia, Iovino Giuseppe Salvatore e Rosselli Giovanni, imputati di detenzione abusiva di saccarina, il P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, mentre si é richiamato alle questioni di legittimità costituzionale delle leggi sui dazi doganali, proposte in precedenti giudizi (cause Errante e Rubino), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, in riferimento all'art. 99 della Costituzione, e del D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, in riferimento agli artt. 76 e 99 della Costituzione, per non essere stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella formazione delle tariffe doganali;

che il Tribunale di Trapani con ordinanze emesse il 27 gennaio, 5 febbraio e 12 febbraio 1962, ha sospeso i detti procedimenti, trasmettendo gli atti alla Corte;

che le dette ordinanze sono state ritualmente notificate e pubblicate;

che nei relativi giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, ai sensi dell'art. 15 cpv. delle Norme integrative del 15-16 marzo 1956, la Corte ha deliberato la riunione delle predette cause per un unica pronunzia; Considerato che nelle predette ordinanze manca ogni esame sulla pregiudizialità delle dedotte questioni di legittimità costituzionale in relazione ai casi concreti su cui il Tribunale era chiamato a decidere;

che si rende, pertanto, necessario che il Tribunale esamini se sussista la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze 27 gennaio, 5 e 12 febbraio 1962;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.