ORDINANZA N. 52
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingrassia Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Ingrassia Giuseppe, imputato del reato di contrabbando di sigarette estere, ai sensi dell'art. 66, n. 5, della legge 17 luglio 1942, n. 907; artt. 92, 94, 97, lett. f. 134, 141, 145 e 148 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, il Pubblico Ministero, in relazione al reato di cui all'art. 66 della legge n. 907 del 1942, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 19 aprile (rectius dicembre) 1958, n. 1085, per asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione, in quanto con tale legge si istituiva la cosiddetta imposta fiscale interna sui generi di monopolio, attribuendosi la determinazione del quantum al potere esecutivo;
che il Tribunale di Trapani ha ritenuto la questione non manifestamente infondata;
che l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte é stata notificata al Presidente del Consiglio, il quale non si é costituito, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che il Tribunale non ha portato il suo esame sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai fini di decidere il caso sottoposto al suo giudizio, sopra tutto non ponendosi il quesito se e quali rapporti vi siano, nel sistema legislativo, tra la norma che ha per oggetto il prezzo delle sigarette e le norme della legge doganale, la quale (art. 148) rinvia, per le sanzioni penali del contrabbando di tabacchi di provenienza estera, alla legge sul monopolio, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, recante modificazioni alla legge n. 907 del 1942 sul monopolio dei sali e tabacchi, la quale commisura le pene per i casi di contrabbando di tabacchi, compresi i casi di cui all'art. 66 di detta legge, al peso del tabacco contrabbandato e non al prezzo di esso;
Considerato che l'indagine innanzi indicata era necessaria per stabilire se l'asserita natura di imposta di una parte del prezzo delle sigarette (cosiddetta quota fiscale) e l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che la prevede poteva, nella specie, influire sulla configurazione del reato e sulla applicazione della pena;
che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza e vanno perciò rinviati gli atti al Tribunale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.