Ordinanza n. 51 del 1963
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 51

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, e delle leggi impositive di dazi doganali, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1961 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Rubino Angela, iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Rubino Angela, imputata dei reati di cui all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificata dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154 (abusiva detenzione di saccarina), e all'art. 97, lett. f. in relazione all'art. 94 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (detenzione di saccarina estera in zona doganale), il P.M. ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, in quanto detta legge, attribuendo al Ministero delle finanze la determinazione delle condizioni di cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dovendo riconoscersi al prezzo così fissato natura di imposta; ed ha, inoltre, sollevato la questione di legittimità costituzionale delle leggi impositive di dazi doganali, richiamandosi a una memoria presentata in altro processo e acquisita agli atti del presente giudizio;

che il Tribunale di Trapani, con ordinanza 7 ottobre 1961, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio e alla parte, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha sospeso il procedimento, rimettendo gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la detta ordinanza non ha esaminato se e sotto quale riflesso le questioni sollevate dal P. M., alcune in forma alternativa, possono influire sulla configurazione dei reati imputati alla Rubino e sulla eventuale applicazione della pena;

che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza di esse e vanno a tale effetto rinviati gli atti al Tribunale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.