SENTENZA N. 50
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1962 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione I penale - nel procedimento penale a carico di Casoli Alfredo ed altri, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Casoli Alfredo;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Piero Fornaciari, per Casoli Alfredo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto del 27 settembre 1962, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in seguito alla relazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna del 1 agosto 1962, ed all'istanza dell'imputato Casoli Alfredo dell'8 giugno 1962, chiedeva che la Corte di cassazione designasse altra Corte di assise per la definizione del processo a carico del detto Casoli ed altri imputati.
Il Procuratore generale, a sostegno della richiesta, rilevava la sussistenza di fondate probabilità di pressioni sui giudici popolari e sui testimoni, ad opera di tutto l'ambiente locale, date le modalità di esecuzione del delitto, ed il movente che l'aveva determinato, da ricollegarsi a rivalità di carattere politico molto accese nella zona.
La suprema Corte, con ordinanza del 27 novembre 1962, ha sospeso di decidere sulla richiesta del Procuratore generale ed ha sollevato, di ufficio, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
Il dubbio circa la incostituzionalità delle predette disposizioni, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, deriverebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, dal fatto che, consentendosi al Pubblico Ministero e all'imputato di proporre la domanda di rimessione dell'istruzione o del giudizio da uno ad un altro giudice di sede diversa, si verrebbe ad ammettere la possibilità di derogare alle regole sulla competenza per territorio, stabilite dall'art. 39 del Codice processuale penale. Deroga che attribuirebbe, in sostanza, alla Cassazione il potere discrezionale di designare il giudice, successivamente al verificarsi del fatto-reato, con violazione, quindi, del precetto costituzionale, secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Espletate le prescritte formalità circa la notificazione e le comunicazioni, l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1963, n. 24.
In questa sede si é costituito l'imputato Casoli rappresentato dagli avvocati Giulio e Piero Fornaciari, che hanno depositato le deduzioni il 26 gennaio 1963. Ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le deduzioni il 24 dicembre 1962.
In sostanza ed in sintesi, l'Avvocatura sostiene che, nei casi di rimessione preveduti dall'art. 55 del Codice processuale penale, si tratterebbe di inidoneità del giudice normalmente investito del processo. Da questa inidoneità deriverebbe la incompetenza di detto giudice, che non potrebbe più essere considerato come il giudice naturale prefissato dalla legge, e deriverebbe, invece, la competenza potenziale di tutti gli altri organi di pari grado della giurisdizione penale. In tale situazione non sarebbe da ravvisare una deroga alla competenza, vietata dalla Costituzione, ma piuttosto la determinazione della competenza di un giudice diverso: competenza, quindi, non di carattere surrogatorio, bensì primaria, attribuibile agli altri organi giurisdizionali, fatta eccezione per quello riguardo al quale si é chiesta la rimessione. E, prosegue l'Avvocatura, gli stessi motivi che autorizzano la rimessione chiarirebbero l'impossibilità della predeterminazione del giudice al processo, e giustificherebbero l'esigenza processuale, altrimenti insuperabile, che attribuisce alla Cassazione il potere di regolare anche questa ipotesi particolare di competenza concorrente.
Un eccessivo rigore nell'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, porterebbe, secondo l'Avvocatura, a dovere escludere sia la facoltà del Capo dell'ufficio giudiziario di designare il magistrato che deve occuparsi del processo, sia la legittimità dei provvedimenti della Cassazione nel caso di annullamento con rinvio ad altro giudice.
Chiede, quindi, che si dichiari non fondata la questione sollevata nell'ordinanza di rinvio.
Tali osservazioni sono condivise anche dalla difesa della parte privata. Secondo la quale la non fondatezza della questione deriverebbe altresì dal considerare che, nelle situazioni prevedute dall'art. 55 del Codice processuale penale, si verificherebbero ipotesi di incapacità del giudice che darebbero luogo a nullità insanabili ai sensi dell'art. 185 dello stesso Codice: e che il provvedimento della Corte di cassazione avrebbe carattere giurisdizionale, emanato in seguito all'accertamento delle circostanze obiettive indicate dalla legge.
Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dall'ordinanza di rinvio si concreta nell'esaminare se possa ritenersi, o no, in contrasto con il precetto dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, la disposizione contenuta nell'art. 55 del Codice processuale penale; che, per gravi motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto, deferisce alla Corte di cassazione la facoltà di rimettere l'istruzione, o il giudizio, ad altro giudice di sede diversa.
Nell'ordinanza si fa riferimento alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1962; la quale ha precisato che, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, "giudice naturale" é il giudice precostituito per legge, la cui competenza cioè é previamente determinata, rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro e non già verificate. Ed ha ritenuto costituzionalmente illegittime, per inconciliabilità con tale principio, la disposizione dell'art. 30 del Codice di procedura penale ed altre di contenuto analogo, in quanto rimettevano alla discrezionalità dell'organo giudiziario di determinare la competenza per materia, successivamente al verificarsi del fatto.
Secondo l'ordinanza, il dubbio, circa la legittimità costituzionale del citato art. 55, deriverebbe dalla circostanza che, anche nei casi da questo articolo preveduti, sarebbe deferito alla Corte di cassazione il potere di designare discrezionalmente per l'istruttoria o per il giudizio, un giudice territorialmente diverso da quello originariamente stabilito dalla legge.
2. - Il dubbio non é fondato.
La disposizione impugnata, infatti, sia dal punto di vista processuale, sia tenuto conto delle ragioni e delle finalità per cui é stata dettata nel Codice vigente e in quelli precedenti (artt. 32 e segg. del Codice di procedura penale del 1913 e artt. 766 e segg. del Codice di procedura penale del 1865), si presenta con carattere diverso rispetto alle disposizioni già esaminate da questa Corte. Onde, per decidere la questione ora prospettata, occorre riportarsi ad altri principi, pure sanciti dalla Costituzione, che si coordinano, nell'unità del sistema, con quelli già enunciati nella precedente sentenza. Dal punto di vista processuale é da osservare che lo spostamento della competenza per materia, preveduto dall'art. 30 del Codice di procedura penale (o dalle altre disposizioni dichiarate illegittime), era deferito all'insindacabile discrezionalità dell'organo giudiziario, quando avesse ritenuto, in via di delibazione, la possibile applicazione di circostanze attenuanti e la presumibile quantità della sanzione da infliggere.
Nella rimessione, invece, autorizzata dall'art. 55, lo spostamento della competenza per territorio dipende necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge, in seguito e a conclusione di uno speciale procedimento promosso dal Pubblico Ministero, o anche dall'imputato (limitatamente ai casi di legittimo sospetto), definito con ordinanza del supremo organo della giurisdizione ordinaria regolatore della competenza. Ed é altresì da escludere che, anche se nel testo legislativo é usata la parola "può", la facoltà attribuita al predetto organo, importi una discrezionalità nell'emanare il provvedimento, come si assume nell'ordinanza di rinvio; dovendosi ritenere, invece, che il provvedimento stesso costituisce l'espressione del potere-dovere del giudice di decidere, come di regola si verifica, nel caso concreto in base all'accertamento e alla valutazione dei fatti dedotti dalle parti, in relazione alle ipotesi, in astratto, prevedute dal legislatore.
3. - Senonché, nell'interpretazione del ricordato art. 55, assumono particolare rilievo (accentuando la differenza fra questa disposizione e le norme già ritenute illegittime), le gravi esigenze che, con l'istituto della rimessione, regolato da tale articolo, si intendono soddisfare: esigenze, le quali, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono anche esse, come si é accennato, a principi costituzionalmente rilevanti, cioè l'indipendenza e, quindi, l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa.
Quanto all'indipendenza, questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1962, ne ha posto in luce il carattere fondamentale e connaturale alla funzione giudiziaria; indipendenza che la Costituzione ha garantito, con varie norme, riguardo agli organi della giurisdizione ordinaria (artt. 101, 104, 105 e 107); ed ha imposto che sia assicurata dal legislatore anche riguardo ai giudici speciali (art. 108).
É indubitabile, infatti, che la mancanza, o la menomazione, di siffatte garanzie non può non incidere gravemente sull'amministrazione della giustizia, deviandola dalle sue fondamentali finalità, inerenti alla vita stessa dello Stato.
Ora, la disposizione impugnata, a tutela sia dell'interesse generale, sia del diritto di difesa, del quale l'art. 24, secondo comma, della Costituzione esige l'inviolabilità, tende appunto ad evitare che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.
Qualora invero, nella sede in cui si svolge il processo, e in relazione al medesimo, si presentino situazioni come quelle prevedute dall'art. 55; qualora cioè (in relazione all'ordine pubblico) si manifestino o siano sicuramente prevedibili - come nel caso risulta dalla richiesta del Procuratore generale della Cassazione - gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero quando (riguardo al legittimo sospetto), con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge; giudice diverso la designazione del quale, per necessità pratiche, é demandata all'organo giudiziario.
Per tutte le esposte considerazioni la disposizione non può ritenersi in contrasto col precetto contenuto nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 27 novembre 1962, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 3 maggio 1963.