ORDINANZA N. 30
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Laveneziana Oronzo e Macchia Cosimo contro l'Esattoria delle imposte di San Pietro Vernotico ed il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore di Brindisi é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e, pertanto, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si é costituito il Servizio contributi agricoli unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 14 aprile 1962 hanno concluso perché la Corte respinga la proposta questione di costituzionalità;
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209, in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione;
che con ordinanza n. 102 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma contenuta nel medesimo comma sopra citato, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione non propone profili nuovi che possano indurre la Corte a mutare la sua decisione, che, pertanto, deve essere confermata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 113, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.