ORDINANZA N. 26
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il curatore del fallimento della "Società Libera Marittima" e l'Esattoria comunale di Roma, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Roma é stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;
che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si é costituita l'Esattoria comunale di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Barrabini, che nelle deduzioni depositate il 25 agosto 1961 ha concluso perché la Corte dichiari non fondata la proposta questione;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 23 agosto 1961, concludendo anch'esso perché la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 24 della Costituzione, e con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle norme contenute nel medesimo articolo, in riferimento all'art. 113 della Costituzione;
che le questioni non vengono proposte nell'ordinanza di rimessione sotto nuovi profili, tali da indurre la Corte a mutare la sua decisione, che pertanto deve essere confermata;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.