Ordinanza n. 21 del 1963
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ORDINANZA N. 21

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;

3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;

4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;

Considerato che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.