Ordinanza n. 17 del 1963
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 17

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonto MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le due ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;

che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle contenute negli artt. 4 e 5;

che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si é costituito davanti alla Corte;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due disposizioni denunziate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali é stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.