ORDINANZA N. 16
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493; del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59; della legge 22 novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n. 307, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso oggetto, promosso con ordinanza emessa il 19 agosto 1961 dal Pretore di Torremaggiore nel procedimento civile vertente tra Antonucci Attilio e l'Esattore comunale di Torremaggiore, iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del l8 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l'ordinanza segnata in epigrafe, emessa dal Pretore di Torremaggiore dopo che la causa era stata trattata in pubblica udienza ed assegnata a sentenza, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dei suindicati atti aventi forza di legge nonché di circolari e di decreti ministeriali, dei quali non é stata denunziata specificamente alcuna disposizione, per contrasto con gli articoli 2, 3 (in relazione agli artt. 70, 76 e 77), 41 (in relazione agli artt. 42 e 44) e 76 della Costituzione, nonché con l'art. 1920 del Codice civile e con l'art. 1 delle preleggi;
che nel giudizio di cui in epigrafe si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate il 16 settembre 1961 e l'Esattore delle imposte di Torremaggiore con deduzioni depositate il 25 settembre dello stesso anno;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; ha dichiarato non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, previa dichiarazione di inammissibilità, per la loro genericità, delle questioni di legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, del R.D. 29 settembre 1940, n. 1954, e del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, con gli artt. 2, 41, 42, 44 della Costituzione; ha dichiarato ugualmente inammissibili le questioni concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1 delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Codice civile, nonché le questioni aventi per oggetto le circolari ministeriali;
che nella ordinanza in esame permane la stessa genericità delle questioni rilevata con la citata sentenza che, per questo, le dichiara inammissibili e permane ugualmente la invocazione di un giudizio di legittimità costituzionale sopra norme che non hanno forza di legge o in riferimento a norme che non hanno carattere costituzionale, mentre le sole questioni non genericamente prospettate si identificano sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la suindicata sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di alcune norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative questioni;
che nella specie nessuna nuova apprezzabile ragione viene addotta, tale da determinare la possibilità di un riesame delle questioni già risolute con la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme relative ai contributi agricoli unificati indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.