ORDINANZA N. 14
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovannt CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, penultimo comma, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza 27 giugno 1962, emessa nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel penultimo comma, seconda parte, dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (legge delegata), in relazione agli artt. 27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (legge delegante), ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che in detta ordinanza si fa presente che la questione - rilevante per la definizione del giudizio principale - non é manifestamente infondata, in quanto la norma impugnata stabilisce - per il pensionato che continui a prestare attività lavorativa - che i contributi (obbligatori: art. 27 citato) versati successivamente alla liquidazione del primo supplemento di pensione non comportano diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione stessa; pone cioè una limitazione al diritto dell'assicurato, non contemplata nella legge 218 ed in particolare nell'art. 27 di essa. Conseguentemente non può ritenersi una norma di quelle delle quali il succitato art. 37 conferisce facoltà di emanazione al potere esecutivo: transitorie, di attuazione o di coordinamento con le altre vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali;
Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23) "con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare";
che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del 27 giugno 1962;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.