SENTENZA N. 5
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e successivamente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1962 dalla Corte di appello di Napoli - Sezione specializzata agraria nel - procedimento civile vertente tra Costanzo Giuseppe e Scognamiglio Mario, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio avanti alla Corte di appello di Napoli, Sezione specializzata per le controversie in materia di proroga di contratti agrari, promosso dall'affittuario Costanzo Giuseppe, dichiarato decaduto dalla proroga di legge del contratto di affitto del fondo di proprietà di Scognamiglio Mario con sentenza della Sezione specializzata del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 1961, la difesa dell'appellante sollevava questione di illegittimità costituzionale nei confronti dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e successivamente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, ritenendolo in contrasto con l'art. 102 della Costituzione, sia per la prevalenza stabilita per le Sezioni specializzate del numero dei membri rispetto ai magistrati ordinari, sia per la mancata determinazione dei requisiti di idoneità riguardo a detti esperti, nonché con l'art. 108, secondo comma, per il difetto di predisposizioni normative atte a garantire l'indipendenza di costoro.
La Sezione specializzata della Corte di appello, mentre con sua ordinanza 19 luglio 1962 dichiarò non proponibile la prima censura, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 30 dicembre 1961, che ebbe a ritenerla non fondata, sollevò invece questione in ordine alle altre due, avendole ritenute non manifestamente infondate e rilevanti al fine della decisione di merito, e, sospendendo di deliberare, dispose la trasmissione degli atti del giudizio a questa Corte.
L'ordinanza, debitamente notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1962, n. 266.
Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della causa viene presa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Questa Corte, con sentenza n. 108 dell'11 dicembre 1962, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1962, n. 327, pronunciando su ordinanza 28 luglio 1961 della Sezione specializzata agraria per l'equo canone presso il Tribunale di Chieti, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, disciplinante l'organizzazione delle Sezioni specializzate agrarie presso i Tribunali per la decisione in unico grado delle controversie aventi ad oggetto l'equità del canone, perché in contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione per difetto di ogni regolamentazione dei requisiti di idoneità ed indipendenza dei cittadini chiamati a far parte del collegio giudicante.
La sentenza stessa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353), riguardante le Sezioni specializzate agrarie in materia di proroga dei contratti agrari e nei cui riguardi l'ordinanza del Tribunale di Chieti aveva pure sollevato questione di costituzionalità. Ciò perché, riproducendo l'articolo medesimo le stesse regole organizzative dettate per le altre Sezioni competenti a statuire sulle controversie nell'altra materia dell'equo canone, senza assicurare le garanzie di capacità e di indipendenza dei membri esperti ed essendo perciò incorso nello stesso vizio di incostituzionalità, per violazione degli artt. 102 e 108, fatto valere a carico dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, non poteva non seguire la sorte di quest'ultimo, salva rimanendo la parte del medesimo non riguardante la composizione del collegio giudicante. Che pertanto essendo, per effetto di detta sentenza, cessata, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, l'efficacia dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (e non già 393, come erroneamente é detto nell'ordinanza della Corte di appello di Napoli), denunciato dall'ordinanza stessa, e non potendo in conseguenza trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa, rimane escluso che in ordine ad esso si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. Sicché la questione proposta - in conformità alla costante giurisprudenza - é da dichiarare manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza in esame solleva anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948, pur affermandone l'avvenuta sua sostituzione da parte dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392. É evidente che, ove tale affermazione fosse esatta, la norma di cui all'art. 7 sarebbe da considerare travolta dalla dichiarazione d'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 392 del 1950. Si può in contrario osservare come, se é certo che tale articolo (per testuale disposizione del suo primo comma) é sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, non appare ugualmente certo che una stessa integrale sostituzione esso abbia effettuata dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948. Potrebbe, infatti, sostenersi che l'art. 1 della legge n. 392 del 1950 (al pari dell'art. 2 della precedente legge n. 353 del 1949), nel demandare a Sezioni specializzate di Tribunale e di Corte d'appello la cognizione di tutte le controversie relative a qualsiasi provvedimento legislativo di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, presupponga il permanere in vigore dell'art. 7, rinviando alla statuizione posta dallo stesso per la regolamentazione, in via generale, della struttura di tali Sezioni specializzate, e limitandosi ad integrare questa disciplina con lo stabilire nuove norme per la designazione degli esperti relativamente ai contratti di affitto ai quali viene estesa la proroga.
Pertanto, data la possibilità di attribuire autonoma forza regolativa all'art. 7 della legge n. 1094 del 1948, pur dopo l'entrata in vigore delle indicate leggi n. 353 del 1949 e n. 392 del 1950 ed indipendentemente da queste, e dato che tale articolo, non assicurando le garanzie di capacità e di indipendenza degli esperti, presenta le medesime ragioni di contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione, già fatto valere nella sentenza 11 dicembre 1962, n. 108, rispetto agli artt. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, appare necessario che la Corte costituzionale, ora che anche tale disposizione é stata sottoposta al suo giudizio, ne dichiari l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la disciplina concernente gli esperti componenti il collegio.
3. - Venendo meno per effetto della presente decisione, nonché della indicata sentenza n. 108 del 1962, la possibilità dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza dichiararsi la illegittimità dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353, riguardante il procedimento di sostituzione degli esperti stessi quando essi siano rimasti assenti per due udienze consecutive.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli relativamente alla illegittimità costituzionale dell'att. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza 11 dicembre 1962, n. 108;
b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1963.